Nella compilazione della e-fattura è valorizzata la data di trasmissione al Sistema di Interscambio

Di Giorgio CONFENTE e Umberto ZANINI

Il DL 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, ha introdotto alcune misure volte a semplificareil processo di fatturazione con l’obiettivo di non differire l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, prevista per il 1° gennaio 2019.

In primo luogo, è stata inserita una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre 2019, nel senso che l’Agenzia delle Entrate non potrà irrogare le sanzioni previste in caso di omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’IVA), se la fattura sarà trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro il termine (mensile o trimestrale) della liquidazione IVA.
Le sanzioni sono ridotte dell’80% se le fatture saranno trasmesse entro il termine della liquidazione del periodo successivo. In quest’ultimo caso, considerando le ulteriori riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso nei 90 giorni, la sanzione è pari al 2% dell’IVA (sanzione base del 90% per 20%, ridotta a 1/9).

L’inapplicabilità e la riduzione delle sanzioni, alle condizioni previste, opererà anche per il cessionario o committente. Nel caso in cui il cliente riceverà una fattura esclusivamente tramite canali diversi dal SdI (ad es. in formato cartaceo o PDF via e-mail) non è chiaro se sarà applicabile il termine di regolarizzazione di 30 giorni decorsi i quattro mesi dal momento di effettuazione, previsto nel caso di omessa ricezione della fattura (art. 6 comma 8 lett. a) del DLgs. 471/97) o piuttosto quello di 30 giorni, che vige per le fattura irregolare(lettera b). Si dovrebbe poter invocare il termine più ampio, se si considera che la fattura spedita o tramessa tramite canali diversi dal SdI si considera “non emessa” ex art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015.

Con decorrenza dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere trasmessa al SdI entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Questa disposizione consente termini più ragionevoli per le fatture immediate e per quelle emesse contestualmente al pagamento (es. parcelle dei professionisti). Rimangono fermi i termini più ampi per le fatture differite che potranno essere trasmesse al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
Se la data di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o pagamento del servizio) o quella dell’acconto non coincidono con la “data di emissione” deve essere indicata in fattura la data di effettuazione dell’operazione o del pagamento anticipato, conformemente a quanto previsto dall’art. 226 della direttiva 2006/112/CE. Anche questa disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

Si consideri, ad esempio, una nota pro forma emessa nel mese di giugno 2019 pagata il 15 luglio: in questo caso il professionista dovrà trasmettere la fattura al SdI entro il 25 luglio indicando come “data di effettuazione” il 15 luglio.
Questo vale anche per le fatture differite emesse a fronte di plurime consegne di beni effettuate nello stesso mese: in tal caso, dovrà essere chiarito se è sufficiente inserire in fattura il riferimento del numero e della data dei documenti di trasporto, secondo la prassi attuale.

L’indicazione in fattura della data di effettuazione dell’operazione consente al cessionario/committente di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, con riferimento al periodo in cui l’operazione è stata eseguita, purché la fattura sia annotata entro il giorno 15 del mese successivo.
Rimane quindi sempre rilevante la data di ricezione, che attesta appunto il momento in cui vi è il possesso della fattura elettronica necessaria a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, oltre che comprovare il termine entro cui eseguire il pagamento nei settori agricoli e agroalimentari ove è previsto il pagamento entro 30/60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricezione della fattura (art. 62 del DL 1/2012).

Con riguardo, invece, alla compilazione del campo “data” della e-fattura, pare di capire che debba essere valorizzata la data di trasmissione, atteso quanto riportato nella relazione illustrativa al DL 119/2018 (“nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il SdI”) e quanto disposto dall’art. 21 del DPR 633/72 (che stabilisce che la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione).

Ciò premesso, si evidenzia che l’obbligo di inserire la data di trasmissione nel campo, oltre a non essere richiesto dal tracciato in formato XML, non apporta alcun beneficio, dal punto di vista dei controlli, aggravando inutilmente i processi contabili, soprattutto nel caso di fatture emesse con data “fine mese”.
Si consideri che nella generalità dei casi i sistemi ERP sono impostati per determinare il periodo di liquidazione dell’IVA in base alla “data fattura”: una modifica dei sistemi gestionali non sempre è possibile o, quantomeno, si può realizzare solo con ulteriori oneri a carico dei soggetti passivi.

Non solo, devono essere tenuti in debita considerazione anche i problemi di carattere finanziario, posto che i termini contrattuali di pagamento sono spesso ancorati alla “data fattura”, indicata nel relativo campo (ed esempio, pagamento a 60 giorni dalla “data fattura”).