Le istruzioni alla dichiarazione di successione confermano questa interpretazione

Di Mario BONO e Anita MAURO

Non è semplice definire il valore dei beni mobili caduti in successione. Il DLgs. 346/90, a tale scopo, predispone una disciplina particolare.

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs. 346/1990, infatti, “si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.

Il successivo comma 3 dell’art. 9 del DLgs. 346/90 precisa che si considera “mobilia” l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13.
In relazione alla definizione di denaro (ai fini della presunzione di cui all’art. 9 del DLgs. 346/90) la Cassazione (n. 8191/2011) ha stabilito che la stessa non ricomprende anche il saldo attivo del conto corrente in quanto lo stesso rappresenta “l’ammontare del credito di cui il cliente può disporre in ogni momento. Come tale concorre alla costituzione dell’attivo ereditario in sé e per sé”.

Nella definizione di mobilia rientrano le opere d’arte che si trovano ad ornamento delle abitazioni (anche secondarie) del de cuius mentre sono escluse dalla presunzione le opere d’arte che si trovano in spazi espositivi o che siano custoditi in caveau di intermediari. La percentuale rappresenta una presunzione relativa di valore di beni mobili, quali denaro, gioielli e mobilia. Questa presunzione può essere vinta dal contribuente presentando, allegato alla dichiarazione di successione, un documento da cui risulti un inventario dei beni mobili.

La natura della presunzione ha subito una evoluzione normativa evidenziata anche dalla giurisprudenza: in origine, era prevista una presunzione assoluta (art. 8 del DPR 637/72), che non poteva essere vinta neppure dall’inventario analitico, poi, la L. 17 dicembre 1986 n. 880ha modificato l’art. 8 del DPR 637/72 rendendo la presunzione relativa e tale è rimasta anche nel testo dell’art. 9 comma 2 del DLgs. 346/90 oggi vigente, sicché l’inventario analitico dei beni mobili caduti in eredità vince la presunzione se redatto secondo le regole di cui all’art. 769 c.p.c.

L’Amministrazione finanziaria nella R.M. n. 212/E-IV-9-238 del 1995 ha chiarito che l’inventario deve contenere l’esatta descrizione di tutti i mobili di appartenenza del de cuius. Ritenendo, infine, indispensabile nella redazione dell’inventario, oltre alla semplice descrizione dei beni mobili anche la stima degli stessi.
Alcune indicazioni sull’applicazione della presunzione sono desumibili dalle istruzioni alla dichiarazione di successione, che sembrano aver recepito l’orientamento accolto dalla Cassazione n. 4751/2008:
– se nella dichiarazione di successione (quadro ER) non è indicato alcun importo per denaro, mobilia o gioielli, l’ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria.

Secondo quanto statuito da Cassazione n. 4751/2008, in caso di mancanza di inventario “è indiscutibile l’incremento dell’imponibile nella misura del dieci per cento, quale che sia il valore effettivo di denaro, gioielli e mobilia esistenti nell’asse. Infatti, neppure l’Amministrazione sarebbe ammessa, come in passato (Cass. n. 5773/2000), a provare un valore di tali beni superiore a quello presunto”;
– se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al 10% del valore netto dell’asse ereditario, l’ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell’importo necessario al raggiungimento dell’ammontare previsto dalla presunzione. In tal caso, come stabilito nella ricordata sentenza 25 febbraio 2008 n. 4751, il valore dichiarato non deve essere conteggiato nel valore globale dell’asse ereditario sul quale, poi, deve essere calcolato il 10% di ammontare di denaro, mobilia e gioielli, poiché ciò determinerebbe una duplicazione di valori;
– se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al 10%, l’ufficio non applicherà nessuna maggiorazione;
– nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l’esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell’inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.

Per quanto concerne il meccanismo di calcolo, si rileva che la presunzione va applicata sul “valore globale netto imponibile dell’asse ereditario”, sicché va prima determinata la base imponibile secondo le indicazioni degli artt. 8 e ss. del DLgs. 346/90, ad essa vanno sottratte le franchigie o le esenzioni (Cass. 8191/2011), oltre ai beni mobili eventualmente dichiarati in misura inferiore alla presunzione (Cass. 4751/2008) e, solo a questo punto, va determinato il 10% del valore risultante.