L’invio senza modifiche dei dati relativi agli oneri comunicati dai terzi esclude i controlli formali
Da domani, 2 maggio 2018, entrano a pieno regime le funzionalità collegate ai modelli 730/2018 precompilati: i contribuenti possono, infatti, decidere di accettare la dichiarazione, così come predisposta dall’Agenzia delle Entrate, oppure di modificarla effettuando specifiche variazioni e integrazioni dei dati inseriti, nonché di procedere con il relativo invio. Inoltre, è possibile modificare i modelli REDDITI PF 2018 precompilati, i quali possono, invece, essere inviati all’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 10 maggio.
In precedenza, i contribuenti e i CAF, i professionisti abilitati, nonché i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, muniti di delega, potevano solo visualizzare i dati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per elaborare le dichiarazioni precompilate (modelli 730/2018 e REDDITI PF 2018), rese disponibili ai contribuenti dallo scorso 16 aprile.
Passando alle diverse opzioni disponibili per i contribuenti, si rammenta che la dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2015, § 4.2):
– indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
– indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
– indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
– compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
– scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F del modello 730;
– richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F del modello 730.
Diversamente, qualora i contribuenti ritengano di dover intervenire su altri dati rispetto a quelli sopra indicati, la dichiarazione si considera “modificata” (circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2015, § 4.3 e § 5.3):
– se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (si tratta, ad esempio, dell’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo);
– in caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, in quanto il prospetto di liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi;
– in tutte le ipotesi diverse da quelle sopra descritte con riferimento alla dichiarazione precompilata “accettata”.
La scelta di accettare o di modificare i dati della dichiarazione precompilata produce effetti anche ai fini dell’accertamento. Infatti, per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sono effettuati i controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2015, § 7.5).
Al contrario, l’esclusione del controllo formale non opera laddove venga modificata la dichiarazione precompilata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Peraltro, la dichiarazione non può essere considerata “accettata senza modifiche” qualora gli oneri forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate non siano stati indicati nella dichiarazione precompilata ma siano stati inseriti nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente. In questo caso, non si applica l’esclusione dal controllo formale, anche se il contribuente conferma il dato segnalato separatamente e lo riporta in dichiarazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015, § 3.1).
Dopo aver trasmesso la dichiarazione precompilata, i contribuenti che hanno riscontrato un errore possono annullare la dichiarazione precedente ed inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione. Tale facoltà può essere, tuttavia, esercitata una sola volta, dal 28 maggio al 20 giugno.
In questo caso, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente deve trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.