Nonostante l’ampiezza della finalità della garanzia, la destinazione delle somme è rilevante ed è circoscritta all’attività professionale

Di Maria Francesca ARTUSI

È configurabile il reato di malversazione previsto dall’art. 316-bis c.p. nel caso in cui, successivamente all’erogazione di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le piccole e medie imprese previsto dall’art. 13  lett. m) del DL 23/2020 gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.

Così la sentenza n. 14874, depositata ieri dalla Cassazione, ha ritenuto potenzialmente ammissibile il sequestro nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto un mutuo per l’importo di 340.000 euro, garantito dal Fondo di garanzia a favore delle PMI, finalizzato ad assicurare “liquidità aziendale”, destinava 320.000 euro all’estinzione di un precedente mutuo ipotecario della moglie e la restante parte a ripianare il proprio scoperto di conto corrente.

Può essere utile ricordare che l’art. 316-bis c.p. punisce la condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

I punti affrontati dalla pronuncia in esame sono essenzialmente tre. Il primo concerne l’individuazione dell’esistenza o meno di una specifica finalità in vista della quale il mutuo garantito dal Fondo per le PMI (piccole e medie imprese) è stato erogato. Il secondo pone la questione di verificare la configurabilità del reato di cui all’art. 316-bis c.p. a fronte di un mutuo erogato da un istituto di credito privato, ma assistito da garanzia dello Stato.

Infine, un terzo tema riguarda la possibilità di distinguere, nell’ambito del patrimonio del libero professionista, i fondi destinati all’esercizio della professione e quelli impiegati per le ordinarie esigenze personali. Nel caso in esame infatti, il beneficiario delle erogazioni svolgeva la libera professione di dentista.

Dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa delle agevolazioni in esame, la Cassazione afferma che la garanzia prestata dal Fondo per le PMI, in quanto diretta espressamente a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese al credito, è per sua natura funzionale all’ottenimento di finanziamenti relativi allo svolgimento dell’attività di impresa.
L’estensione dell’accesso alla garanzia del Fondo per le PMI anche a soggetti che non svolgono attività imprenditoriale, bensì professionale, non muta la necessaria destinazione del finanziamento garantito a far fronte alle esigenze dell’attività produttiva, posto che è in favore di quest’ultima che si prevede l’agevolazione.