Via libera allo schema di decreto che dà attuazione alla direttiva Ue 2019/1937

Di Maria Francesca ARTUSI

È attesa l’entrata in vigore di un nuovo testo unico dedicato alla materia del “whistleblowing”.
È evidente come tale disciplina – già oggi, ma a maggior ragione con l’ampliamento che deriverà dalle modifiche normative in corso di predisposizione – sia interconnessa e talvolta potenzialmente in contrasto con la tematica della privacy e del trattamento dei dati personali (si veda “Nuovo decreto sul whistleblowing in dirittura d’arrivo” del 12 gennaio 2023).

Sullo schema di decreto che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1937 si è pertanto pronunciato il Garante della privacy, con il parere dell’11 gennaio 2023 diffuso ieri. Si tratta di un parere favorevole espresso su richiesta del Parlamento, e motivato dalla considerazione per cui il testo recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall’Autorità al Governo nell’ambito dei lavori preliminari, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza, alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione.

Le disposizioni dello schema di decreto citano, infatti, più volte il tema della riservatezza. Alcuni articoli sono poi espressamente dedicati alle garanzie legate alla privacy. In particolare, l’art. 12, rubricato “Obbligo di riservatezza” sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate se non per darvi seguito, con espresso divieto di rivelazione – a persone diverse da quelle specificamente autorizzate – dell’identità del segnalante, in assenza del suo consenso espresso.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare, invece, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al segnalante.

L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante. La segnalazione è, inoltre, sottratta all’accesso agli atti amministrativi (artt. 22 e seguenti della L. 241/1990) e all’accesso civico disciplinato dagli artt. 5 e seguenti del DLgs. 33/2013.

L’art. 13 disciplina il trattamento dei dati personali, sancendo una clausola di generale conformità al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), al Codice della privacy (DLgs. 196/2003) e al DLgs. 51/2018, indicando i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, imponendo l’obbligo di procedere alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e di astenersi dal raccogliere (con immediata cancellazione in caso di raccolta accidentale) i dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione.

L’art. 14 consente la conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione, per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, (art. 5 del GDPR e art. 3 comma 1 lett. e) del DLgs. 51/2018). L’articolo reca un’ulteriore precisazione sulle modalità di documentazione della segnalazione, in ragione della sua effettuazione con l’utilizzo di linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrata o meno o, ancora, nel corso di un incontro diretto.

L’art. 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo anche in tali casi la possibilità di accedere alle misure di protezione accordate in linea generale. Si introduce, inoltre, all’ultimo comma, una generale clausola di salvaguardia in favore delle norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.