Possibile optare per la cessione, anche parziale, dal 19 maggio, data di entrata in vigore del DL 34/2020, e fino al 31 dicembre 2021

Di Pamela ALBERTI

L’art. 122 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) prevede la possibilità di effettuare la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al comma 2 dell’art. 122 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali disposizioni si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
– credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito;
– credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del DL 34/2020;
– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
– credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020.
Pertanto, la possibilità di cedere il credito d’imposta è stata prevista sia per il “vecchio” credito per la locazione di botteghe e negozi, sia per il nuovo credito sui canoni di locazione e sui canoni di affitto d’azienda. In assenza di specifici divieti, tali crediti d’imposta potrebbero essere ceduti anche al locatore.

L’art. 122 dispone che il cessionario possa utilizzare il credito d’imposta ceduto anche in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano, per espressa previsione normativa, il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (elevato a un milione dal DL “Rilancio”) e il limite di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro).

Le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’unica anticipazione data dalla norma è quella per cui l’esercizio dell’opzione dovrà essere effettuata in via telematica.

Viene inoltre disposto che la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari dell’agevolazione. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.