A causa dell’emergenza da coronavirus, è stata prevista l’assistenza fiscale «a distanza»

Di Massimo NEGRO

Con il provvedimento n. 183002 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso per il 2020 alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a seguito del parere positivo del Garante della privacy espresso con il provvedimento del 23 aprile 2020 n. 77.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conferma in larga parte le disposizioni applicabili lo scorso anno, di cui al provvedimento n. 90072 del 12 aprile 2019.
Le principali novità sono invece collegate alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020) è stato infatti differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020 (art. 61-bis comma 2 del DL 18/2020).
A partire da martedì 5 maggio 2020, i contribuenti e i soggetti delegati potranno quindi visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. In particolare, saranno disponibili le informazioni relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti nell’Anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.

Per accedere alla dichiarazione precompilata, disponibile sull’area autenticata del sito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono utilizzare:
– le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline);
– il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID);
– la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– il PIN dispositivo rilasciato dell’INPS.

Il 730/2020 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente a partire dal prossimo 14 maggio.
Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad un CAF o professionista abilitato, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza diretta.

Con l’art. 25 del DL 8 aprile 2020 n. 23, in considerazione dell’emergenza sanitaria da coronavirus, è stata prevista la possibilità di svolgere “a distanza” l’attività di assistenza fiscale, con riferimento al solo periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020).

In particolare, è stato stabilito che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica, ai CAF e ai professionisti:
– la copia per immagine della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata;
– la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020 n. 9 (§ 9) ha chiarito che:
– la “necessità” può essere determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner;
– l’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, oppure mediante sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato;
– tale autorizzazione deve contenere le informazioni essenziali, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista, il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali, nonché la sottoscrizione del contribuente.

Le disposizioni in esame si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
Una volta cessata l’emergenza, la situazione dovrà essere regolarizzata, con consegna al CAF o professionista della delega e della documentazione.

Inoltre, per effetto dell’art. 61-bis comma 1 del DL 18/2020, è stata anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che erano stati previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019.

I modelli 730/2020, relativi all’anno 2019, potranno quindi essere presentati entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato).

Vengono quindi meno le precedenti scadenze del:
– 7 luglio, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
– 23 luglio, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF o un professionista.