L’assetto adottato dalle imprese deve consentire un adeguato monitoraggio di elementi qualitativi e quantitativi

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Le recenti notizie di proroghe dell’entrata in vigore delle procedure di allerta per le imprese che non hanno superato i parametri di cui all’art. 2477 c.c., successivamente estesa, a seguito del DL 9/2020, a tutte le imprese assoggettate alla disciplina, non deve distogliere l’attenzione dal tema degli assetti organizzativi, con il rischio di indurre gli imprenditori nell’errore di non adeguarsi alle nuove prescrizioni di cui all’art. 2086 c.c.

Si ricorda che le imprese che operano in forma societaria o collettiva, dal 16 marzo 2019, sono tenute ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (…)”. L’assetto organizzativo deve naturalmente essere implementato tenendo conto della “natura e dimensioni dell’impresa” (principio di proporzionalità), pertanto, se in linea di principio si può affermare che la soluzione ottimale consiste nell’implementare un adeguato processo di risk management e di pianificazione strategica volta alla predisposizione di piani industriali, allo stesso tempo non si può non considerare come tali strumentazioni potrebbero non essere coerenti con le dimensioni della maggioranza delle imprese.

Quali sono le misure “minime” che consentono ad un’impresa di poter ritenere adeguato il proprio assetto alle nuove prescrizioni legislative? Per individuare tali caratteristiche è preliminarmente necessario considerare il collegamento tra assetti in grado di rilevare tempestivamente la crisi e l’attivazione dell’allerta interna richiesta in presenza di fondati indizi, nonché ricordare che sia il concetto di crisi, sia quello di “fondati indizi” di crisi, sono stati normativamente disciplinati. In particolare, l’impresa non presenta fondati indizi di crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019) se è in grado di sostenere i debiti per almeno i sei mesi successivi e se non è a rischio la prospettiva di continuità aziendale per l’esercizio in corso (e comunque minimo nei sei mesi successivi).

Alla luce di tali previsioni normative e del documento sugli indicatori del CNDCEC, si può ritenere che l’assetto adottato dalle imprese debba consentire un adeguato monitoraggio di elementi sia qualitativi sia quantitativi. In particolare, l’assetto deve consentire agli amministratori di individuare e misurare i principali rischi che potrebbero compromettere la continuazione dell’attività (es. di fornitura, obsolescenza tecnologica, passaggio generazionale, dissidi tra i soci, ecc.) e, allo stesso tempo, di monitorare la situazione finanziaria, verificando costantemente la capacità di fronteggiare gli impegni finanziari assunti almeno nei successivi sei mesi (es. scadenziario clienti/fornitori, budget di tesoreria, ecc.).

Si tratta di strumenti che saranno implementati con differenti livelli di formalizzazione e differenti supporti (es. software specifici, fogli excel, ecc.) a seconda delle possibilità e della dimensione delle singole imprese.

Un tema rilevante che si pone è quello di dimostrare di avere assunto le iniziative ritenute necessarie a far sì che l’assetto aziendale si possa ritenere in linea con le prescrizioni di cui all’art. 2086 c.c. A tal proposito, nelle società di capitali può essere opportuno dare evidenza nell’ambito di un consiglio di amministrazione (ad esempio, quello di approvazione del bilancio 2019 qualora non fosse già stato fatto in precedenza), delle decisioni assunte e delle strumentazioni implementate o in via di implementazione.

Ad esempio, gli amministratori potrebbero sottolineare come l’azienda monitori i principali rischi che potrebbero compromettere la continuazione dell’attività e che, al fine di migliorare il monitoraggio dell’equilibrio finanziario, sia stato implementato un budget di tesoreria e un monitoraggio almeno trimestrale dell’andamento economico tale da consentire di individuare anche il rischio di riduzione del patrimonio netto al di sotto del limite di legge. L’indicazione delle misure assunte in un verbale del consiglio di amministrazione tutela gli amministratori nell’eventualità ad esempio di un futuro default aziendale, consentendo di poter dimostrare di avere adeguato l’assetto aziendale alle nuove prescrizioni civilistiche (che ovviamente non deve essere solo “sulla carta”).

Nelle imprese in cui è presente il collegio sindacale/sindaco unico, è bene ricordare come l’attività di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti sia specificatamente richiesta dall’art. 2403 c.c. Pertanto, i sindaci nel corso delle verifiche periodiche devono farsi illustrare dagli amministratori le decisioni assunte dandone atto nel libro del collegio sindacale e, nell’ambito della relazione al bilancio d’esercizio 2019, valutare se riportare una specifica informativa.