Nei casi di significative incertezze, è necessario fornire adeguata informativa in Nota integrativa

Di Stefano DE ROSA e Alain DEVALLE

Nella predisposizione dei bilanci al 2019, gli amministratori, soprattutto nei casi di aziende appartenenti ai settori più colpiti, dovranno valutare con attenzione eventuali impatti sulla continuità aziendale derivanti dall’attuale emergenza sanitaria da COVID-19. Tale evento, essendosi manifestato successivamente alla chiusura dell’esercizio, non impatta sulla valutazione delle attività e delle passività al 31 dicembre 2019 (c.d. non-adjusting event), ma richiede, vista la rilevanza, un’adeguata informativa in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione (si veda “L’emergenza coronavirus impatta sull’informativa di bilancio” del 12 marzo 2020).

Inoltre, in tale contesto, si ricorda che secondo l’OIC 11 (§ 22) “la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

Nella situazione di crisi attuale, ai fini della redazione del bilancio, gli amministratori , sulla base dei dati consuntivati nei primi mesi del 2020 e della loro prospettata evoluzione, valuteranno l’ampio spettro di fattori connessi alla situazione di crisi presentando, ad esempio, gli effetti economici e finanziari di eventuali stress test sui ricavi, correlati a ipotesi di riduzione dei volumi.

Nell’effettuare tale analisi, risulta opportuno considerare le azioni e le circostanze che si ritiene possano limitare gli impatti della crisi, come, ad esempio:
– le decisioni assunte dalla società con riferimento alla gestione del personale (fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorsi alla cassa integrazione, ecc.);
– accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento);
– eventuali accordi (ad. es. moratorie) stipulati con gli istituti di credito e altri finanziatori (quali, ad esempio, altre società del gruppo);
– benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese.

Nel caso di aziende che già nel 2019 avevano presentato segnali di crisi (es. riduzione del fatturato, ordini, ecc.), il mutato scenario economico del 2020 può comportare l’ulteriore deterioramento delle performance di bilancio richiedendo la predisposizione di adeguati piani di intervento.

In ogni caso, occorre sottolineare che siamo in presenza di uno scenario di incertezza generalizzata che incide anche sul poter fare previsioni (affidabili).

In tale situazione, la società può valutare l’opportunità di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio al fine di avere un lasso di tempo più ampio per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e le considerazioni sulla continuità aziendale.

Una volta terminato tale processo valutativo, la direzione dovrà concludere, a seconda dei casi, se:
– l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è considerato appropriato;
– l’utilizzo del presupposto della continuità è considerato appropriato ma esistono incertezze significative;
– il presupposto della continuità aziendale è giudicato non appropriato.

Nella seconda delle fattispecie sopra esposte dovrà essere fornita adeguata informativa in Nota integrativa, come previsto dall’OIC 11 (§ 22), dove si legge che: “nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”.