Dovrebbe operare per il 2020 la causa di disapplicazione legata al sussistere di eventi calamitosi

Di Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

L’emergenza coronavirus, e i conseguenti effetti che essa presumibilmente porrà sui Conti economici del 2020, ripropone il problema della disciplina delle società di comodo (sia non operative che in perdita sistematica), dopo una fase “ciclica” in cui la giurisprudenza ha normalmente assunto decisioni favorevoli alle società.

In un’ottica prospettica, in assenza di interventi normativi da parte del DL 18/2020, la soluzione va cercata, in primo luogo, nelle cause automatiche di esclusione e di disapplicazione della disciplina.
A questo riguardo, per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 n. 87956, sia con riferimento alle società non operative, sia con riferimento alle società in perdita sistematica, la disciplina delle società di comodo può essere disapplicata in via automatica (senza, quindi, il ricorso all’interpello o alle indicazioni “segnaletiche” in dichiarazione) da parte delle “società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Per beneficiare della causa, stando alle istruzioni ai modelli REDDITI 2020 (immutate rispetto al passato), occorre indicare il codice “9” per quanto riguarda la disapplicazione delle società non operative e il codice “8” per le società in perdita sistematica.
In entrambi i casi, per espressa disposizione normativa, la disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.

Ove sia riscontrato che l’emergenza coronavirus rientri tra gli eventi calamitosi richiamati dalla norma va, poi, operato un distinguo.
Infatti, per le società non operative, la sussistenza della causa di disapplicazione va verificata nel periodo di imposta per il quale si indaga lo status di società di comodo; pertanto, i periodi di imposta interessati sarebbero il periodo di imposta 2020, ovvero il 2019/2020 (ad esempio, la società il cui periodo d’imposta va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020), nonché i periodi di imposta successivi ai due sopraindicati.

Diversamente, nel caso delle società in perdita sistematica, la disapplicazione opera se la causa è verificata in uno dei periodi d’imposta del quinquennio precedente a quello in cui la società risulti di comodo. Ne risulta che il primo periodo di imposta interessato sarebbe il 2021, annualità con riferimento alla quale il riscontro della qualifica di società in perdita sistematica, nonché dell’eventuale sussistenza di una causa di disapplicazione, avviene nel quinquennio 2016-2020.

Circa la possibilità che la casistica individuata dal provv. n. 87956/2012 sia verificata a fronte dell’emergenza coronavirus, la norma richiama lo “stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. Si tratta della legge di istituzione della protezione civile che, seppur abrogata dall’art. 48 comma 1 lett. a) del DLgs. 2 gennaio 2018 n. 1, faceva riferimento, tra le altre, alle “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo” (art. 2 comma 1 lett. c) della L. 225/92).

Tale ultima disposizione è stata trasfusa nell’art. 7 comma 1 lett. c) del DLgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (c.d. Codice della protezione civile) ai sensi del quale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale connesso al diffondersi del virus COVID-19.
Il rinvio generalizzato dei versamenti e degli adempimenti disposto dal DL 18/2020 dovrebbe quindi consentire di ricomprendere l’emergenza coronavirus tra le calamità idonee a determinare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo nei termini sopra illustrati.

Anche a livello comunitario, la strada presa è la medesima, se si pensa che lo stesso art. 79 del DL 18/2020 ha espressamente stabilito, nel contesto delle misure urgenti per il trasporto aereo, che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107 comma 2 lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (norma che dispone la compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali).

Rimane, come detto, il “buco” delle società in perdita sistematica, per le quali si può auspicare un intervento che consenta in modo straordinario di estendere la causa di disapplicazione al 2020, con vantaggi sia per le società, sia per l’Amministrazione, la quale dovrebbe in caso contrario valutare una serie di interpelli presumibilmente molto più consistente rispetto al passato.