Continua ad applicarsi la versione PCI 2018-11-04

Di Silvia LATORRACA

Con un comunicato pubblicato ieri, 5 marzo 2020, sul sito internet di XBRL Italia, l’Associazione ha confermato che la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 è la versione PCI 2018-11-04.

Nella seduta del 23 settembre 2019 il Consiglio direttivo di XBRL Italia ha, infatti, deliberato di non apportare modifiche, per l’esercizio 2019, alla tassonomia PCI 2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate, i cui costi sarebbero stati superiori ai benefici informativi apportati.
Tuttavia, in considerazione delle variazioni normative che hanno interessato gli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche, per evitare errori di compilazione, XBRL Italia ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo della citata tassonomia.

Al tal riguardo, si ricorda che l’art. 35 del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”), conv. L. 58/2019, ha sostituito interamente l’art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), che disciplina gli obblighi di trasparenza in esame, introducendo modifiche di carattere sostanziale, oltre che modifiche di carattere sistematico e di coordinamento formale, e chiarendo alcuni aspetti rilevanti della disciplina, quali l’ambito oggettivo di applicazione e le relative modalità di adempimento.

In particolare, il comunicato XBRL Italia 22 gennaio 2020 ha precisato che, al fine di assolvere all’obbligo di pubblicare le erogazioni pubbliche nella Nota integrativa del bilancio, previsto dall’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 per le imprese soggette all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese (si fa qui riferimento alle imprese diverse da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e diverse da imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), è possibile utilizzare:
– il campo testuale specifico già presente nella tassonomia (denominato “Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124”), indicando all’interno della cella il nuovo riferimento normativo;
– uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio, quelli di introduzione e di commento alla sezione “Nota integrativa, altre informazioni”) (si veda “Dall’XBRL Italia istruzioni operative per la Tassonomia principi contabili italiani versione 2018-11-04” del 23 gennaio 2020).

Tanto premesso, con il comunicato pubblicato ieri, è stato precisato che la tassonomia è disponibile e scaricabile, oltre che dal sito di XBRL Italia, dal sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile).

Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2020, le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
– la tassonomia PCI 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post DLgs. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
– la tassonomia PCI 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante DLgs. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
In particolare, la versione della tassonomia PCI 2017-07-06, rilasciata a dicembre 2017 e utilizzabile per i bilanci relativi ad esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 e chiusi prima del 31 dicembre 2018, non risulta più disponibile.