Confermato invece il rinvio degli obblighi di segnalazione a partire al 15 febbraio 2021 per le piccole imprese

Di Antonio NICOTRA

Alla luce del numero delle imprese che non ha ancora provveduto all’adempimento (si veda “Dalle Camere di Commercio le lettere alle srl senza organo di controllo” di ieri), la questione della nomina dell’organo di controllo o del revisore da parte delle srl per effetto del Codice della Crisi d’impresa è approdata ieri in Parlamento.

Se ne è occupato con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01284, il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli il quale ha lasciato trasparire un atteggiamento di sostanziale chiusura da parte dell’esecutivo.

Patuanelli ha rappresentato al riguardo la posizione del Ministero della Giustizia secondo il quale un eventuale differimento dei termini, che dovrebbe essere configurato come una riapertura degli stessi e non come una proroga, “dovrebbe tener conto dell’evidente iniquità sotto il profilo concorrenziale delle imprese che hanno rispettato il termine di adempimento rispetto a quelle che tale termine hanno disatteso”.
Considerazione apprezzabile che sembra, al momento, confermare gli adempimenti previsti dal Codice della Crisi dell’impresa.
In tale prospettiva il Ministro ricorda che gli uffici del Registro delle imprese (il conservatore), in mancanza della nomina da parte della società dei sindaci o revisori e dell’adeguamento dello statuto ovvero dell’atto costitutivo, sono tenuti ad informare il tribunale affinché questo si sostituisca all’inerzia degli organi sociali, nominando d’ufficio il sindaco o il revisore.

In questa prima fase, gli uffici del Registro delle imprese si sono attenuti ad un profilo cooperativo, richiamando le società all’adempimento, ancorché tardivo, dell’obbligo di nomina (del sindaco o del revisore).

Allo scopo di consentire un’applicazione progressiva del sistema dell’allerta, è stato confermato nella risposta quanto indicato dallo schema di decreto correttivo del DLgs. 14/2019, che contempla una proroga degli obblighi di segnalazione, rendendoli operativi a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese non obbligate alla nomina dell’organo di controllo.

Questo slittamento consentirà alle imprese più piccole di adottare le necessarie misure organizzative, ad esempio ricorrendo alla facoltà di indicare nella Nota integrativa al bilancio di esercizio gli indici che risultano correttamente idonei a far emergere l’eventuale stato di crisi.