Il requisito della territorialità è previsto per tutti i beni agevolabili

Di Pamela ALBERTI

I nuovi beni strumentali, per essere agevolabili con il nuovo credito d’imposta, devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Il requisito, posto dall’art. 1 comma 185 della L. 160/2019, è previsto per tutti i beni agevolabili, senza distinzione tra beni “ordinari” e “Industria 4.0”. In passato tale limitazione era stata invece posta soltanto con riferimento all’iper-ammortamento, mentre per i beni super-ammortizzabili non era previsto alcun vincolo di territorialità.

Con riferimento al requisito della destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato, è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 90/2001 (§ 3.7) ancorché relativamente alla Tremonti-bis, in cui era presente il medesimo requisito.
Per i soggetti residenti, i beni oggetto dell’investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale. Inoltre, l’effettiva destinazione del bene, secondo l’Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.
Anche nel contesto della nuova agevolazione non dovrebbe comunque rilevare la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

Un altro aspetto legato alla territorialità dell’investimento è definito nell’art. 1 comma 193 del TUIR, il quale prevede la rideterminazione dell’agevolazione in caso di cessione o delocalizzazione dei beni acquistati.
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (quindi, per i beni acquistati nel 2020, entro il 31 dicembre 2022) i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Riprendendo, in sostanza, quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del DL n. 87/2018 (che operava, però, per i soli iper-ammortamenti), ai fini della rideterminazione del credito d’imposta (sia “generale” che “4.0”) rileva la circostanza che i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso, a prescindere dal luogo di destinazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 2.3).
Si osserva inoltre che, in passato, le disposizioni che prevedevano la revoca delle agevolazioni (es. bonus investimenti o Tremonti-ter) facevano riferimento alla cessione o destinazione a finalità estranea all’esercizio di impresa. In tali contesti, l’Agenzia aveva quindi ritenuto ipotesi rilevanti ai fini della revoca (circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2009, § 6): cessione a terzi; destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; dismissione; conferimento; donazione; assegnazione ai soci; destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore del bene oggetto di investimento. Tali fattispecie non sembrano invece assumere rilevanza ai fini della disposizione in esame.

La rideterminazione dell’agevolazione opera anche nel caso in cui i beni agevolati siano destinati a strutture produttive situate all’estero, “anche se appartenenti allo stesso soggetto”. Tale ipotesi, secondo quanto chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere riferita sia ai casi di trasferimento del bene a opera del beneficiario dell’agevolazione presso proprie strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, sia ai casi di trasferimento del bene in strutture produttive ubicate al di fuori del territorio dello Stato appartenenti ad altri soggetti (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2015, § 8).

Una questione in sospeso riguarda il temporaneo utilizzo al di fuori del territorio dello Stato.
L’art. 7 comma 4 del DL 87/2018, con riferimento all’iper-ammortamento, prevede che il meccanismo di recapture non trovi applicazione “nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato”.
L’art. 1 comma 193 della L. 160/2019 non riprende tuttavia tale formulazione normativa. Sul punto sarebbe quindi auspicabile un intervento ufficiale.

È, invece, applicabile, in quanto compatibile, l’art. 1, commi 35 e 36 della L. 205/2017, per cui il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione in caso di investimenti sostitutivi, anche se soltanto per i beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (risposte Telefisco 2020).