L’utilizzo di specifici strumenti di pagamento consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

I soggetti passivi IVA che, con riferimento all’anno 2018, si sono avvalsi del regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella versione previgente) e che hanno garantito, nello stesso anno, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati superiori a 30 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l’IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.
A tal fine, devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI 2019 in scadenza, barrando la casella presente nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone) o nel rigo RS269 (società di capitali). La semplificazione è prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 (nella versione anteriore alle modifiche della legge di bilancio 2018).

Al riguardo, è importante rammentare che si considerano idonei a garantire la tracciabilità gli strumenti di pagamento individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016: bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale non trasferibili.

Una distinzione deve essere operata per coloro che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Tali soggetti, per fruire della riduzione dei termini di accertamento relativamente all’anno 2018, non soltanto devono aver garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati superiori a 30 euro, ma devono aver esercitato (entro il 31 dicembre 2017) sia l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, sia l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.

La norma agevolativa è stata modificata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), innalzando la soglia dei pagamenti tracciati da 30 a 500 euro (si veda “Dal 2019 accertamenti «ridotti» per chi traccia pagamenti sopra 500 euro” dell’11 dicembre 2018) ed eliminando il riferimento al regime opzionale di trasmissione delle fatture.
Pertanto, possono beneficiare della riduzione dei termini di accertamento per l’anno d’imposta 2019 i soggetti di cui all’art. 1 del DLgs. 127/2015, vale a dire coloro che emettono esclusivamente fatture elettroniche in formato XML utilizzando il Sistema di Interscambio e che hanno garantito la tracciabilità di tutti gli incassi e pagamenti superiori a 500 euro.

Resta ferma, tuttavia, per i commercianti al minuto, la condizione dell’adesione al regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi. Anche per l’anno 2019, infatti, tali soggetti possono beneficiare della semplificazione soltanto qualora abbiano esercitato l’opzione per i corrispettivi telematici entro il 31 dicembre 2018, non rilevando la circostanza che, per alcuni di essi, il regime di trasmissione telematica dei corrispettivi sia divenuto comunque obbligatorio dal 1° luglio 2019 (tale aspetto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 159/2019).

L’agevolazione prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 è ormai “a regime” e, dunque, i soggetti passivi potranno avvalersene anche per l’anno d’imposta 2020. Anche in questo caso, la riduzione dei termini di accertamento è pari a due anni e non si applica allorché i soggetti passivi abbiano effettuato o ricevuto in contanti anche un solo pagamento sopra il limite di 500 euro. Per i commercianti al minuto, inoltre, l’agevolazione non sarà più subordinata all’esercizio di un’opzione, considerando che, dal 2020, la trasmissione telematica dei corrispettivi costituirà un obbligo generalizzato (l’art. 17 del DL 119/2018 modifica in tal senso l’art. 3 del DLgs. 127/2015).

È opportuno rilevare che l’incentivo all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, per il 2020, potrebbe sovrapporsi, almeno in parte, a un incentivo simile, attualmente contemplato dal disegno di legge di bilancio 2020 per i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014. Per costoro, infatti, si prevede una riduzione di un anno dei termini di accertamento, se emetteranno, su base volontaria, fattura elettroniche mediante Sistema di Interscambio.

Le due riduzioni dei termini di accertamento non dovrebbero, però, essere cumulabili, prevalendo comunque la norma “più favorevole”. Per questo motivo, i forfetari che intendessero aderire alla fatturazione elettronica e garantire tutti i pagamenti tracciabili sopra 500 euro dovrebbero beneficiare, per il prossimo anno d’imposta, della riduzione dell’accertamento pari a due anni.

Sempre in tema di agevolazioni per l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, si rammenta l’ulteriore beneficio ex art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011, il quale consente di ridurre alla metà alcune sanzioni in materia (artt. 15 e 6 del DLgs. 471/97) per i soggetti passivi con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che si privano dell’utilizzo del contante per tutte le transazioni (si veda “Rinuncia al contante con dimezzamento delle sanzioni” del 13 novembre 2019).