Non è possibile computare il credito IVA riportato dal secondo trimestre 2019

Di Mirco GAZZERA

Scade domani, giovedì 31 ottobre 2019, il termine per la presentazione del modello IVA TR al fine di chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al terzo trimestre 2019 (art. 8 comma 2 del DPR 542/99). Si tratta dell’ultimo invio di tale modello previsto nell’anno in corso, tenuto conto che l’eventuale credito IVA maturato nel quarto trimestre potrà essere recuperato solo in sede di dichiarazione annuale.

A prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) di liquidazione dell’imposta, l’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:
– esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
– effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 88-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
– effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA; in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti;
– svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
– effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.

In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi e contributi (art. 8 comma 3 del DPR 542/99).

Si ricorda che il credito esposto nel modello IVA TR è determinato facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza d’imposta detraibile che risulta dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza, senza computare l’eventuale credito riportato dal periodo precedente (C.M. n. 92/99, § 2.3). Di conseguenza, il credito IVA riportato dal secondo trimestre 2019 non può essere recuperato tramite il modello IVA TR per il terzo trimestre. Il predetto credito può essere utilizzato solo per ridurre l’eventuale debito IVA nel quarto trimestre e confluisce, in ultima istanza, nel saldo annuale IVA risultante dalla dichiarazione.

Successivamente alla presentazione del modello IVA TR, può essere modificata la scelta espressa in ordine all’utilizzo del credito trimestrale, ossia rimborso o compensazione (si veda “Ammesso il ripensamento sull’uso del credito IVA trimestrale” del 17 agosto 2019).

Non esistendo alcuna norma che sancisca il principio di immodificabilità della scelta operata, infatti, la prassi amministrativa ha precisato che è possibile rivedere la stessa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2014, circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015 e ris. Agenzia delle Entrate n. 82/2018):
– sia prima della scadenza dei termini per la presentazione del modello IVA TR, attraverso una nuova istanza ove barrare nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”;
– sia una volta decorsi i predetti termini, sempre tramite la presentazione di un nuovo modello IVA TR in cui barrare nel frontespizio la casella “Modifica istanza precedente”.

In questo secondo caso, in particolare, l’invio del modello deve avvenire entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione annuale IVA ed è necessario che:
– l’Ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento, in caso di modifica di utilizzo del credito da rimborso a compensazione;
– il credito non sia già stato compensato, in caso di modifica di utilizzo del credito da compensazione a rimborso.