L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con il quale vengono definite le modalità di comunicazione delle anomalie

Di Redazione EUTEKNE

Con la pubblicazione, nella giornata di ieri, di un apposito provvedimento (il n. 736758), l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali i soggetti passivi verranno informati in ordine alle anomalie derivanti dal confronto fra i dati contenuti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo e al secondo trimestre del 2019 e quelli presenti nelle fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio e nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere riferite ai medesimi periodi.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui, a fronte dell’emissione di e-fatture o della presentazione dell’esterometro, non risultano pervenute all’Amministrazione finanziaria le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
I destinatari degli “avvisi” dell’Agenzia delle Entrate potranno valutare la correttezza dei dati e fornire eventuali “elementi, fatti e circostanze” che possano giustificare le anomalie riscontrate.

Le informazioni trasmesse dall’Amministrazione riguardano:
– il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del soggetto passivo;
– il numero identificativo della comunicazione, il trimestre di riferimento e l’anno d’imposta;
– il codice atto, che dovrà essere riportato nel modello F24, nel caso in cui si debbano effettuare versamenti in relazione all’anomalia riscontrata;
– le modalità attraverso le quali è possibile consultare le ulteriori informazioni di dettaglio presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
– l’invito a fornire eventuali chiarimenti e documentazione (anche tramite il canale “CIVIS”), nel caso in cui vengano ravvisate inesattezze nei dati delle fatture elettroniche in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Le comunicazioni sono trasmesse dall’Agenzia all’indirizzo PEC dei soggetti interessati e sono comunque consultabili, insieme alle “informazioni di dettaglio”, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” (area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”), dove possono essere reperiti:
– il numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal soggetto passivo per il trimestre di riferimento;
– i dati di dettaglio dei suddetti documenti (tipo fattura, tipo documento, numero della fattura o del documento, data di emissione e identificativo del cliente/fornitore, imponibile, aliquota IVA e relativa imposta, natura dell’operazione ed esigibilità);
– i dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo del file, data di invio e di consegna della fattura).

I soggetti passivi possono peraltro richiedere ulteriori informazioni all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.

Nel caso in cui fossero stati effettivamente commessi errori od omissioni il soggetto passivo avrà comunque la possibilità di procedere alla regolarizzazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative, salvo, come riportato nel provvedimento, che sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o che siano siate ricevute comunicazioni di irregolarità.

Si segnala, infine, che le informazioni che vengono messe a disposizione degli operatori sono anche trasmesse alla Guardia di Finanza mediante sistemi informatici.