In caso di rateizzazione le rate si riducono a tre o due, ma è possibile mantenere il precedente piano

Di Massimo NEGRO

I soggetti che possono beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre possono provvedere al pagamento anche entro il 30 ottobre, applicando la maggiorazione dello 0,4%; in caso di rateizzazione, è possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate entro il 30 settembre, senza interessi.
Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71, pubblicata ieri, che analizza ulteriormente la proroga dei versamenti stabilita in sede di conversione del decreto “crescita”.

Con l’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 del DL 30 aprile 2019 n. 34, conv. L. 28 giugno 2019 n. 58, è stata infatti disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Con la precedente ris. 28 giugno 2019 n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga riguarda anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La nuova disciplina presenta però ancora numerosi aspetti dubbi, in relazione ai quali la risoluzione di ieri ha fornito alcuni chiarimenti.
Come accennato, il primo importante chiarimento riguarda la possibilità di avvalersi del beneficio di cui all’art. 17, comma 2 del DPR 435/2001 anche da parte dei contribuenti che rientrano nella proroga, i quali potranno effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, quindi entro il 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Al riguardo, infatti, l’orientamento era quello di ritenere che il termine prorogato del 30 settembre “assorbisse” il differimento di 30 giorni con lo 0,4%.

L’Agenzia analizza inoltre gli effetti della proroga in caso di rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97.
In caso di rateizzazione dal 30 settembre, viene confermato che il numero massimo di rate si riduce a tre, scadenti:
– per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (poiché il giorno 16 cade di sabato);
– per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (poiché il 30 novembre cade di sabato).
In entrambi i casi, gli interessi per la rateizzazione si applicano sulla seconda e terza rata.

Qualora, invece, ci si avvalga della possibilità di differire il pagamento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%, l’Agenzia evidenzia che:
– per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
– per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.

L’Agenzia chiarisce che resta ferma la facoltà di versare le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale caso, viene precisato che entro il 30 settembre vanno versate:
– le prime quattro rate, senza interessi;
– qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.
In tutti i casi, l’Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata. In pratica, non è possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l’importo complessivo delle rate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. “0106”, “0206”, ecc.).

Infine, l’Agenzia precisa che qualora, entro il termine del 30 settembre, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi.

TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata Scadenza Interessi % Scadenza (*) Interessi di rateazione %
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata Scadenza Interessi % Scadenza (*) Interessi di rateazione %
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi