Mancano però indicazioni ufficiali su come adempiere concretamente agli obblighi previsti

Di Massimo NEGRO e Antonio NICOTRA

Nell’espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., delega a un notaio, avente preferibilmente sede nel circondario, ovvero a un avvocato o commercialista iscritto negli elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita, salvo che ravvisi l’opportunità di procedervi direttamente a tutela degli interessi delle parti.

Il trattamento fiscale del compenso liquidato dal giudice (art. 179-bis disp. att. c.p.c.) in favore del professionista delegato per tali operazioni è soggetto a una disciplina differente in relazione alla tipologia dei debitori esecutati, alla possibilità di reperire gli stessi, nonché alle vicende – si pensi all’eventuale procedura fallimentare, ove subentra il curatore – che conseguono alla procedura esecutiva. Se, ad esempio, il debitore non è sostituto d’imposta, nulla quaestio: il professionista dovrà corrispondere l’imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.

Discorso diverso, invece, se il debitore esecutato appartiene al novero dei “sostituti d’imposta” ex artt. 23 e 25 del DPR 600/73, poiché, in tal caso, il compenso del professionista delegato è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto e il sostituto d’imposta è rappresentato dal debitore esecutato (ris. Agenzia delle Entrate n. 296/2007). Le somme spettanti al professionista delegato, infatti, sono prelevate dal ricavato della vendita forzata di beni appartenenti al patrimonio del debitore esecutato, il quale, anche durante la procedura esecutiva, mantiene la qualifica di destinatario degli effetti della vendita, nonché delle eventuali somme, che, soddisfatti i creditori procedenti, residuano.

Potrebbe accadere, tuttavia, che l’esecutato non sia reperibile. La ris. n. 296/2007, nel solco di alcuni precedenti chiarimenti in materia di IVA (ris. 16 maggio 2006 n. 62 e 19 giugno 2006 n. 84), ha chiarito che l’obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta deve essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal professionista delegato alle operazioni di vendita al momento del prelievo del compenso. Il professionista, “in nome e per conto del debitore esecutato”, dovrà quindi operare e versare la ritenuta con il modello F24, nonché eseguire gli adempimenti conseguenti, quali il rilascio e la trasmissione telematica della Certificazione Unica e la presentazione del modello 770.

Non si registrano, tuttavia, disposizioni normative, né specifiche istruzioni ufficiali, sulle modalità di effettuazione di tali adempimenti da parte del professionista delegato. La fattispecie potrebbe essere astrattamente assimilata a quella del curatore fallimentare che opera in nome e per conto del debitore. Ragionando in questi termini, nel modello F24 dovranno essere indicati i dati del debitore esecutato, unitamente al codice fiscale del professionista nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, nonché il codice “03” nel campo “codice identificativo”. Inoltre, nell’apposita colonna dovrà essere indicato il codice tributo 1040, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modello F24, l’assimilazione alla figura del curatore fallimentare dovrebbe consentire di beneficiare della deroga all’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29 settembre 2006 n. 30, § 7). Diversamente, nel caso in cui il notaio si avvalga dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, se nel modello F24 viene indicato, nel campo del secondo codice fiscale, che il versamento è effettuato dal curatore fallimentare (codice “03”), il conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito del saldo del modello F24 deve essere intestato a tale soggetto, identificato dal relativo codice fiscale.

Il professionista delegato dovrà inoltre presentare, “in nome e per conto” del debitore esecutato, la Certificazione Unica, avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “dati relativi al sostituto”, i dati del debitore-sostituto d’imposta e nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” quelli del soggetto – nella specie, il professionista stesso – che la sottoscrive. Analogamente, con riferimento alla presentazione del modello 770, il professionista dovrà sottoscrivere la dichiarazione indicando i propri dati esclusivamente nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.

La soluzione espressa dalla ris. n. 296/2007, sfornita di chiarimenti pratici, resta la più prudente, ma, a ben vedere, non sono mancate posizioni di segno contrario, che sottolineano come sarebbe preferibile che fosse il professionista a corrispondere per intero l’imposta complessiva risultante dalla propria dichiarazione dei redditi, senza che venga operata alcuna ritenuta d’acconto. Tale soluzione, che andrebbe maggiormente indagata, non arreca infatti alcun danno erariale e avrebbe il pregio di eliminare il rischio del mancato versamento della ritenuta da parte del debitore esecutato-sostituto d’imposta.