Con la dichiarazione integrativa è possibile modificare la scelta di destinazione del credito

Di Mirco GAZZERA

Entro lunedì 29 luglio 2019 è ancora possibile trasmettere tardivamente il modello IVA 2019 per il 2018 beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (nel caso di specie, il 30 aprile 2019) sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/98).

Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa (C.M. n. 23/99 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016), per la presentazione tardiva della dichiarazione è dovuta:
– la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ossia quella da 250 euro ridotta a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
– la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni) ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ferma restando la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

A partire dal 30 luglio 2019, la dichiarazione annuale IVA per il 2018 non presentata si considera omessa. Nei confronti del soggetto passivo è applicabile, pertanto, l’accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché entro il quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 del DPR 633/72).

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, inoltre, si applica la sanzione:
– dal 120% al 240% (con un minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione;
– dal 60% al 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 200 euro), se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (30 aprile 2020) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza.
Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione è da 250 a 2.000 euro oppure da 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (art. 5 comma 3 del DLgs. 471/97).

Pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta, la dichiarazione annuale IVA per il 2018 presentata dopo il 29 luglio 2019 si considera comunque omessa. Dunque, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016).
In caso di errori od omissioni relativi alla compilazione del modello IVA 2019 per il 2018 presentato entro il 30 aprile 2019 o nei 90 giorni successivi, il soggetto passivo può trasmettere una dichiarazione integrativa a proprio “sfavore” o “favore” entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98).

È prevista l’irrogazione di sanzioni solo per la dichiarazione integrativa “a sfavore” del soggetto passivo. A tale proposito, se la trasmissione dell’integrativa avviene entro 90 giorni dal termine dovrebbe applicarsi la sanzione per la dichiarazione inesatta da 250 a 2.000 euro (art. 8 del DLgs. 471/97), ridotta a 27,78 euro (1/9 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97. Oltre che alla dichiarazione dei redditi, infatti, appare applicabile anche a quella IVA l’equiparazione fra la dichiarazione integrativa inviata entro 90 giorni dalla scadenza e la dichiarazione inesatta chiarita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016.

Come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015, § 1, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per modificare la scelta in ordine alla destinazione del credito IVA annuale, ossia:
– ridurre l’importo del quale è stato chiesto originariamente il rimborso;
– incrementare l’ammontare chiesto a rimborso riducendo proporzionalmente quello da utilizzare in compensazione o da riportare nell’anno successivo.

Sulla base della formulazione dell’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98 in vigore all’epoca, la predetta circolare aveva precisato che la dichiarazione integrativa poteva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo. Considerata la normativa vigente, tuttavia, il limite temporale appare ora rappresentato dai termini per la decadenza del potere di accertamento di cui all’art. 57 del DPR 633/72, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98.