In ogni caso, se bisogna pagare tramite F24 e il termine scade tra il 1° e il 20 agosto, si può pagare entro il 20

Di Alfio CISSELLO

Il sistema tributario prevede disposizioni di legge eccezionali che, per alcune e circostanziate fattispecie, contemplano una sorta di sospensione feriale dei pagamenti, e, in alcuni casi, dei termini di ottemperanza del contribuente a richieste istruttorie eseguite nell’ambito delle verifiche fiscali.
Si tratta di norme che nulla hanno a che vedere con la comune sospensione feriale dei termini processuali, che, ai sensi dell’art. 1 della L. 742/69, prevede la sospensione di tutti i termini processuali (come ad esempio quelli per ricorsi e appelli) dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Premesso tanto, bisogna rammentare che, per effetto dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Dunque, se il pagamento deve avvenire tramite modello F24 e il termine per il pagamento stesso scade il 10 agosto, si può pagare sino al 20 agosto senza subire alcuna maggiorazione.
Ciò può assumere, ad esempio, rilevanza nella misura in cui il contribuente abbia ricevuto un avviso di recupero del credito d’imposta e le somme intimate debbano essere versate tramite F24.
Non è propriamente una sospensione ma una pausa estiva, se così la vogliamo chiamare.
Il discorso è diverso per gli accertamenti esecutivi, il cui termine di pagamento, essendo connesso al ricorso, soggiace alla sospensione feriale dell’art. 1 della L. 742/69.

Per gli avvisi bonari, bisogna fare altre considerazioni, essendo presente una vera e propria sospensione, un po’ più lunga della sospensione feriale dei termini processuali.
In base alle regole ordinarie, arrivato l’avviso bonario, se si paga entro i trenta giorni, le sanzioni del 30% scaturenti da liquidazione automatica e controllo formale sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3.
Ai sensi dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (si tratta, in quest’ultimo caso, delle somme da pagare a seguito di liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata).

Pertanto, in merito al termine di trenta giorni, utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, c’è una vera sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, di 4 giorni più lunga rispetto alla sospensione dei termini processuali.

In ultima analisi, c’è una sospensione strutturata in modo simile anche per talune tipologie di verifiche fiscali.
Infatti, sempre ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Si può trattare, ad esempio, di richieste inerenti alle indagini finanziarie nel corso di controlli a tavolino.