L’acconto IRPEF può risultare dovuto solo se si possiedono ulteriori redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva
Nel caso di passaggio diretto dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), la disciplina degli acconti d’imposta si arricchisce di un’ulteriore ipotesi, quella del transito in corso d’anno.
Si ricorda, infatti, che, con la risposta a interpello n. 140/2019, tale passaggio è stato giudicato ammissibile, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi, ossia di oltre il 50% del limite di 30.000 euro.
In tale ipotesi, ai fini dell’imposizione diretta, il reddito imponibile per l’intero anno in cui avviene il transito è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, il regime di vantaggio è adottato per l’ultima volta con riferimento all’anno precedente a quello del passaggio.
Visto che il citato documento di prassi non contiene indicazioni sul punto, ci si domanda se e come, nell’anno di transito (per ipotesi, il 2019), vadano versati gli acconti delle due imposte sostitutive. A nostro avviso, in base alle disposizioni generali, tale obbligo deve escludersi.
Infatti, atteso che, nel 2019, il contribuente è soggetto al regime forfetario per la prima volta, in accordo con le regole dettate per l’IRPEF dall’art. 1 comma 1 della L. 97/77 (applicabili anche al regime forfetario ex art. 1 comma 74 della L. 190/2014), l’acconto della relativa imposta sostitutiva non è dovuto. In particolare, nella C.M. n. 96/13/3983 del 1977 si legge che “il presupposto dell’obbligo di versamento dell’acconto scaturisce dal fatto che il soggetto” rivesta “la qualità di contribuente nell’anno precedente: infatti l’acconto (…) viene commisurato all’imposta relativa all’anno decorso”. In altre parole, “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.
Applicando i citati principi al caso che qui interessa, appare chiaro che, ove il 2019 sia il primo anno in cui trova applicazione il regime forfetario, per tale periodo d’imposta non è dovuto alcun acconto a titolo della relativa imposta sostitutiva, posto che, nel 2018, il contribuente non era soggetto ad essa, bensì all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (differente dalla prima sia per base imponibile che per aliquota).
Per quanto concerne quest’ultima, l’insussistenza, nel 2019, dell’obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più il regime di vantaggio. Infatti, come chiarito dalla citata risposta a interpello 140/2019, per l’intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Peraltro, può accadere che il transito avvenga dopo l’avvenuto versamento della prima o della seconda o unica rata dell’acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Ricorrendo tale ipotesi, gli acconti versati potranno essere scomputati dal saldo dell’imposta sostitutiva del regime forfetario indicandoli nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI 2020 PF (ammesso che la numerazione dei righi rimanga la stessa).
Ricordiamo, inoltre, che, all’interno del quadro LM, la liquidazione delle due imposte sostitutive (vantaggio e forfetario) avviene all’interno della medesima sezione, la III “Determinazione dell’imposta dovuta”.
Tale circostanza implica che la base di computo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014) sia indicata nel medesimo rigo (LM42, “Differenza”) in cui è esposta la base di computo dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio (ex DL 98/2011).
Per questo, non si può escludere che, in sede di liquidazione automatica (ex art. 36-bis del DPR 600/73), l’indicazione nel suddetto rigo del modello REDDITI 2019 PF di un importo pari o superiore a 52 euro dia luogo alla notifica di un avviso bonario, in quanto interpretata come omesso versamento dell’acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del regime forfetario, nonostante l’importo ivi esposto afferisca all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio relativa al 2018.
In questo caso, è possibile domandare l’annullamento della comunicazione di irregolarità attraverso i canali allo scopo previsti dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio, CIVIS), facendo constare che l’acconto non è dovuto per le ragioni sopra esposte. Ove, prudenzialmente, si decidesse di versare comunque l’acconto, quale base di computo occorrerebbe assumere l’importo del rigo LM42, che però, come sopra rilevato, attiene a una diversa imposta sostitutiva, con il rischio di ulteriori contestazioni in sede di liquidazione automatica.
Da ultimo, si ricorda che, se sono stati conseguiti redditi ulteriori rispetto a quelli assoggettati a imposta sostitutiva, può essere dovuto l’acconto IRPEF 2019, da corrispondere secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.