Definizione delle violazioni formali agli sgoccioli

Entro il 31 maggio bisogna pagare i 200 euro per periodo d’imposta, anche solo per la metà

Di Alfio CISSELLO

Si avvicina il termine per aderire, versando 200 euro per periodo d’imposta, alla regolarizzazione delle violazioni formali.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari come detto a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.

L’art. 9 comma 1 del DL 119/2018, in particolare, permette di sanare le violazioni formali che non hanno inciso sulla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, nonché sul pagamento dei tributi.
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità commesse sino al 24 ottobre 2018.

I versamenti possono essere eseguiti in due rate di pari ammontare entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
È anche possibile il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio.
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 2 marzo 2020.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19 dicembre 2018.
Pertanto, l’inizio di un controllo, o la notifica di un atto di contestazione della sanzione o di altro atto istruttorio o impositivo non osta alla definizione.
Nemmeno l’atto di contestazione rimasto inoppugnato osta alla sanatoria, sempre che la definitività si sia formata dopo il 19 dicembre 2018, e che non derivi da giudicato.

I contribuenti possono quindi pagare 200 euro per periodo d’imposta “a titolo cautelativo” entro il 31 maggio, riservandosi poi di controllare eventuali violazioni formali commesse, “strategia” che potrebbe risultare opportuna in imprese di una certa dimensione.
L’importo pagato non è ovviamente soggetto a restituzione.

Nonostante l’Agenzia delle Entrate abbia sostenuto, sia nel provvedimento attuativo che nella circolare n. 11, che talvolta la rimozione della violazione può non essere effettuata, è assolutamente necessario non confidare in ciò.
Solo nelle ipotesi espressamente considerate nella circolare (reverse charge irregolare, detrazione di IVA non dovuta, errore sulla competenza senza danno erariale) si può nutrire affidamento.

La richiamata circolare n. 11 ha elencato diverse violazioni che, a dire dell’Erario, possono o meno rientrare nella sanatoria.

Nelle circolari Eutekne, pubblicate a ridosso del documento di prassi, sia per professionisti che per la clientela, sono stati forniti diversi spunti critici.
Per le Entrate, possono essere sanate violazioni quali la tardiva dichiarazione ad opera degli intermediari, la mancata indicazione dei costi black list, le comunicazioni finanziarie.

Invece, sarebbero escluse le omesse dichiarazioni ad opera degli intermediari, le violazioni sui dati delle fatture e sulle liquidazioni IVA se l’imposta non è stata correttamente assolta, l’omessa regolarizzazione del cessionario nonché le irregolarità che rientrano nella remissione in bonis (si pensi al modello EAS o all’opzione per la cedolare secca).
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

È possibile definire anche in pendenza di una lite, che verrà dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.

2019-05-30T08:20:01+00:00Maggio 30th, 2019|News|
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