Entro il 31 maggio occorre presentare la domanda e versare le somme o la prima rata

Di Alfio CISSELLO

Si avvicina la data del 31 maggio, entro cui, per poter definire la lite pendente ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018, occorre sia presentare la domanda di definizione sia pagare tutte le somme o la prima rata.
Rammentiamo che la definizione è circoscritta alle liti su atti impositivi (con esclusione di quelli solo liquidatori, anche se spesso è controversa tale individuazione) in cui risulta controparte l’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.

La definizione causa i seguenti benefici:
– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
– se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte, con stralcio di soli sanzioni e interessi;
– se il processo è iscritto nel primo grado, si paga il 90% delle imposte, ma la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24 ottobre 2018;
– se, al 24 ottobre 2018, il processo pendeva in sede di rinvio oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte;
– se il contribuente è stato interamente vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19 dicembre 2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.

Se oggetto di lite è un accertamento su perdite d’impresa, viene data la possibilità (senza alcun obbligo) di definire affrancando la perdita e potendola così riportare, pagando l’imposta virtuale in base alle percentuali indicate.
Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, la definizione avviene al 15% se il contribuente ha vinto il ricorso al 24 ottobre 2018, al 40% negli altri casi.
Se si tratta di sanzione collegata al tributo, la definizione è a costo zero se il tributo, in qualsiasi modo, è definito (ad esempio è stato pagato in autoliquidazione).

Tra i dati che occorre indicare nel modello di definizione, si ricordano la data di notifica del ricorso di primo grado e il numero di RGR o di RGA (se si è in pendenza dei termini di impugnazione, si fa riferimento all’organo che ha emesso la sentenza).
Potrebbe succedere che il processo penda in Regionale (e che, quindi, si indichi un numero di RGA) ma che ai fini della definizione si debba fare riferimento alla sentenza della Provinciale, in quanto depositata al 24 ottobre 2018.
Poi, se si tratta di definizione ex art. 6 (l’art. 7 è riservato alle SSD e ASD iscritte nel registro del CONI al 31 dicembre 2017), occorre indicare uno dei codici presenti nelle istruzioni al modello di compilazione (i codici previsti sono da 1 a 10, e corrispondono alle diverse modalità di definizione, prima elencate).

Infine, bisogna compilare i campi inerenti al valore della lite e alle somme da corrispondere, lorde e nette, quindi tenendo conto degli importi a qualsiasi titolo già pagati (secondo la tesi delle Entrate, che riteniamo illegittima, non si scomputano gli aggi di riscossione).

Il valore della lite può dunque non coincidere con l’importo lordo dovuto per la definizione, ogniqualvolta il contribuente possa fruire dello stralcio dell’imposta (che come visto può andare dal 10% al 95%).

Occorre anche indicare la data del versamento, di tutte le somme o della prima rata.
Nel modello F24, come previsto dalla risoluzione 21 febbraio 2019 n. 29, può essere necessario dividere gli importi contestati nell’atto che si definisce, in quanto sono stati istituiti diversi codici ad esempio per IVA, IRAP/addizionale regionale e altri tributi erariali.

Una siffatta suddivisione, di contro, non è presente nel modello di definizione, ove si indica il valore della controversia e le somme da pagare, senza distinzioni tra imposte.
Per ogni controversia va presentata una distinta domanda e va compilato un modello F24, tenendo presente che la lite coincide con il singolo atto impugnato, senza che abbiano rilievo la riunione dei ricorsi, la riunione degli appelli, e l’unico appello contro una sentenza che ha deciso su più ricorsi riuniti. Del pari, non rileva la circostanza che il contribuente abbia presentato un ricorso cumulativo, ovvero un solo ricorso contro più atti.