Le relative violazioni dovrebbero rientrare nella definizione ex art. 9 del DL 119/2018

Di Luisa CORSO

La sanatoria degli errori e delle irregolarità formali prevista dall’art. 9 del DL 119/2018 potrebbe rappresentare una conveniente alternativa al ravvedimento nei casi in cui il contribuente non abbia effettuato in dichiarazione una delle indicazioni “segnaletiche” richieste in sostituzione della presentazione dell’interpello probatorio.

Il suddetto adempimento dichiarativo, introdotto a partire dal modello UNICO 2016 (periodo di imposta 2015 “solare”), riguarda fattispecie quali i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata, le partecipazioni CFC, le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, la prosecuzione del consolidato nazionale in caso di fusione, l’accesso al consolidato mondiale, le società di comodo e l’ACE.
L’omessa indicazione degli elementi richiesti nel momento in cui non sia presentato l’interpello (o nei casi in cui lo stesso non abbia avuto responso positivo) costituisce una violazione sanzionata a sensi dell’art. 8 del DLgs. 471/97, norma che, in tali casi, dispone l’irrogazione di una sanzione con una soglia minima e una massima (quest’ultima anche pari a 50.000 euro).

Alla luce del quadro illustrato, è quindi opportuno valutare se, pur in mancanza di esplicite indicazioni di prassi, le violazioni in esame possano configurare violazioni “formali” sanabili ex art. 9 del DL 119/2018.

Prescindendo dalla questione attinente l’individuazione del momento in cui la violazione è commessa (già esaminata su Eutekne.info, si veda “Dubbia la definizione delle violazioni commesse nel modello REDDITI 2018” del 22 maggio 2019), si ricorda che è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti (fiscalmente rilevanti) di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 (fatta salva la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio).

Ciò, purché le suddette violazioni non abbiano ripercussioni sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alle fonte e dei crediti d’imposta (art. 9 del DL 119/2018 e provv. Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274, § 1.2).
La circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019 n. 11 (§ 2) precisa al riguardo che si tratta, tendenzialmente, “di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”. Sempre secondo l’Agenzia si tratta, in ogni caso, di inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale.

Venendo alle indicazioni sostitutive della presentazione dell’istanza di interpello, va notato che l’adempimento è volto a rendere noti gli elementi conoscitivi utili all’attività di controllo fiscale; la relativa violazione quindi non ha natura di violazione “meramente formale” che, come tale, non sarebbe sanzionabile. Tuttavia, la mancata indicazione dei richiesti elementi conoscitivi non rileva ai fini della determinazione della base imponibile e sul conseguente pagamento delle imposte, laddove sussistano idonee motivazioni per disapplicare la disciplina interessata.

A conferma di tale impostazione, si pone la circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019 n. 11 (§ 2) che, nel fornire un’elencazione esemplificativa e non esaustiva delle violazioni definibili, cita l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi (adempimento abrogato dal 2016 “solare”); tale violazione, idonea a ostacolare l’attività di controllo, è sanzionata a norma dell’art. 8 comma 3-bis del DLgs. 471/97, con la conseguenza che analogo ragionamento dovrebbe valere per le altre sanzioni previste dallo stesso articolo in relazione alle comunicazioni segnaletiche, le cui violazioni dovrebbero pertanto essere definibili ex art. 9 del DL 119/2018.

Si tratta di una strada preferibile al ravvedimento operoso che, seppur ammissibile, comporterebbe l’assolvimento di una sanzione ridotta a 1/6 ove la violazione sia risalente; a titolo esemplificativo, ove la sanzione teorica fosse irrogabile nella misura massima di 50.000 euro il ravvedimento sarebbe pari a 1/6 per il periodo di imposta 2015 o a 1/7 per il periodo di imposta 2016, comportando un esborso pari a 8.333 euro, nel primo caso, e pari a 7.143 euro, nel secondo caso.

Per il perfezionamento della regolarizzazione, è altresì richiesta “la rimozione delle irregolarità od omissioni” entro il 2 marzo 2020 (provv. n. 62274/2019, § 2.7). Nel caso di specie, trattandosi di adempimenti dichiarativi, entro il suddetto termine sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa relativa a ciascun periodo di imposta interessato, con i quadri completi dei codici corrispondenti alle indicazioni sostitutive (o per le CFC, con un nuovo quadro FC, completo dei suoi primi righi).