Previa trasmissione di un apposito file, gli intermediari abilitati potranno avere la fornitura massiva dei dati richiesti

Di Paola RIVETTI

Il giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA richiede l’utilizzo:
– dei dati contabili e strutturali riferiti all’attività d’impresa o di lavoro autonomo per il periodo d’imposta di riferimento, come richiesti dai modelli ISA;
– degli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Tali ulteriori informazioni:
– riguardano, a titolo esemplificativo, i componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e i redditi di periodi precedenti, gli elementi risultanti dalla Certificazione Unica;
– sono direttamente utilizzate mediante il software applicativo degli ISA (non ancora disponibile) oppure possono essere modificate, se non corrette, e successivamente utilizzate per l’applicazione degli indici (provv. 30 gennaio 2019 n. 23721); nel calcolo del punteggio degli indicatori elementari e di quello complessivo dell’ISA, il software tiene conto degli eventuali dati rettificati (artt. 3 comma 3 del DM 23 marzo 2018 e 3 comma 3 del DM 28 dicembre 2018).

A questo proposito, stanno suscitando perplessità (si veda la lettera di oggi, “I dati per gli ISA sono elaborabili solo dopo una procedura macchinosa”) le modalità definite dal provv. Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019 n. 126200 con cui gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni reperiscono i dati per l’operatività degli ISA dal Cassetto fiscale dei contribuenti, ossia:
– accedendo in modo puntuale al Cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la delega;
– oppure richiedendo i dati in modo massivo mediante invio di apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, secondo un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata sul quale il Garante della privacy si era già espresso.

Per la richiesta massiva, gli intermediari senza delega alla consultazione del Cassetto fiscale devono preventivamente acquisire dai contribuenti tali deleghe, unitamente a copia di un documento di identità in formato cartaceo o elettronico. Queste sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione di:
– numero progressivo e data della delega;
– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
– estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Il provvedimento indica anche che sulle deleghe acquisite saranno effettuati specifici controlli, anche presso le sedi degli intermediari, e sarà richiesta a campione l’esibizione delle deleghe. Eventuali irregolarità nella gestione delle deleghe costituisce presupposto per la revoca all’abilitazione ai servizi Entratel (art. 8 comma 1 lett. h) del DM 31 luglio 1998), ferme restando le responsabilità civile e penale.

Gli intermediari che hanno acquisito apposita delega, nonché quelli che già in precedenza erano stati delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, trasmettono, mediante Entratel, un file con l’elenco dei contribuenti per cui si dispone della delega e per cui si richiedono i dati. Il file è predisposto mediante un apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate e trasmesso a partire dalla data prossimamente indicata sul sito dell’Agenzia medesima.

L’attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta, oppure (per gli intermediari che non disponevano in precedenza della delega alla consultazione) alla positiva verifica degli elementi di riscontro tratti dalla dichiarazione IVA 2018 o, in assenza, dal modello studi di settore 2018 presentati da ciascun delegante.

Entro 5 giorni dall’invio del file, viene rilasciata una ricevuta nella quale sono indicati eventuali errori nelle richieste trasmesse. In caso di errori, i dati richiesti per i soggetti segnalati non sono consegnati agli intermediari, i quali dovranno trasmettere un nuovo file con i dati corretti.
La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati sarà indicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per le richieste regolarmente pervenute a partire da tale data, i file contenenti i dati sono resi disponibili entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la predetta data, i file sono resi disponibili entro i 5 giorni successivi. Contestualmente sono resi disponibili gli elenchi dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file, oppure è stato richiesto e consegnato il file.

Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i file contenenti i dati sono cancellati dall’area autenticata del sito internet dei servizi telematici.