L’inutilizzo dei cespiti incide sull’ammortamento

Se il mancato utilizzo è temporaneo, ancorché lungo, l’ammortamento non va sospeso

Di Silvia LATORRACA

Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Con particolare riguardo alle immobilizzazioni materiali, il documento OIC 16 precisa che la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione.

La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società.

Tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori:
– deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
– grado di utilizzo;
– esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera;
– stime dei produttori del cespite;
– perizie;
– obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato;
– correlazione con altri cespiti;
– piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
– fattori ambientali;
– condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti), ecc.;
– politiche di manutenzione e riparazione;
– fattori economici o legali che impongono limiti all’uso del cespite.

Avuto riguardo alla correlazione con altri cespiti, il principio contabile precisa che, se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario.
In relazione, invece, alle politiche di manutenzione e riparazione, si evidenzia che un’inadeguata manutenzione può ridurre la durata economica del cespite, mentre una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente.

Tanto premesso in ordine alla determinazione del piano di ammortamento, il documento OIC 16 stabilisce che l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Diverso è il caso, invece, in cui i cespiti siano inutilizzati per lungo tempo.
Nell’ambito del progetto di aggiornamento del documento OIC 16 realizzato nel 2014, è stata eliminata la previsione (contenuta nella versione del principio contabile applicabile fino ai bilanci “solari” 2013) secondo cui l’ammortamento doveva essere sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo.
Anche in questo caso, infatti, l’ammortamento deve essere effettuato, considerato che, in tale lasso temporale, il bene è pur sempre soggetto a obsolescenza tecnica ed economica.
Il medesimo trattamento è stato, poi, riproposto a seguito dell’aggiornamento del principio contabile realizzato nel 2016.
A tal riguardo, il documento CNDCEC di maggio 2015 ha osservato che l’assunto si basa sul presupposto che un cespite a lungo inutilizzato perda la possibile “residua possibilità di utilizzo”; ciò, ovviamente, vale salvo prova contraria.

Ultima fattispecie è quella che si verifica quando i cespiti non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente.
Il principio contabile stabilisce che i beni in esame (così come i cespiti obsoleti) non sono più oggetto di ammortamento e sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
In tale ultimo caso, quindi, l’eventuale riduzione di valore del cespite non viene rilevata contabilmente mediante il processo di ammortamento, bensì mediante una svalutazione.

2019-05-16T06:22:05+00:00Maggio 16th, 2019|News|
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