Sono fatti salvi i comportamenti difformi ai chiarimenti tenuti fino alla data di pubblicazione della circolare n. 9/2019

Di Paola RIVETTI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di ieri 14 risposte ad interpello (dalla n. 114 alla n. 127) sul regime forfetario (ex L. 190/2014). Le risposte, che interessano le cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2019, si rifanno ai chiarimenti recentemente resi con la circ. 9/2019, seppur con alcuni elementi di novità che si evidenziano di seguito.

La citata circolare ha chiarito che la causa ostativa dipendente dal controllo di srl opera alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
– controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata da valutarsi secondo i criteri dell’art. 2359 commi 1 e 2 c.c.;
– esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per verificare la riconducibilità dell’attività della srl a quella individuale del contribuente in regime forfetario, viene fornito un criterio che considera, da un lato, la classificazione ATECO, e, dall’altro, il rapporto tra la società e la persona fisica.
La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività è ritenuta sussistente se:
– le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO (es. sezione M – attività professionali, scientifiche e tecniche), da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
– la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

La necessità di verificare quest’ultima condizione sulla base del rapporto srl-persona fisica intrattenuto in corso d’anno fa sì che la causa ostativa nel suo complesso vada valutata nell’anno di applicazione del regime e non nell’anno precedente. Pertanto, chi possiede una quota di controllo in una srl può accedere e applicare il regime agevolato per il 2019, salvo fuoriuscirvi dal 2020 se la riconducibilità delle attività è soddisfatta in base al duplice criterio sopra definito.

A quest’ultimo riguardo la risposta a interpello n. 126 precisa che, poiché i chiarimenti da cui può discendere la decadenza dal regime forfetario sono stati forniti con la circolare n. 9/2019, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti nelle more della stessa, è possibile continuare ad applicare il regime agevolato anche nel 2020, qualora non sia effettuata alcuna ulteriore cessione di beni o prestazione di servizi alla srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione del documento di prassi (ossia dal 10 aprile scorso).

L’altra condizione ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 opera se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Al riguardo, la circolare n. 9/2019 aveva precisato che, poiché la ratio della disposizione è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima delle modifiche della L. 145/2018, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza biennale previsto dalla norma.

Ad esempio la causa ostativa non si configura per il contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” (ex guardia medica) e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto dell’ASL di competenza, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale.

Proprio rispetto ad una fattispecie analoga a quella esemplificata, con la risposta interpello n. 116 viene precisato che, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali durante il periodo di sorveglianza, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire della maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.