Rottamazione dei ruoli in scadenza il 30 aprile

Nei casi dubbi è consigliabile presentare sempre la domanda

Di Alfio CISSELLO

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare domanda di rottamazione dei ruoli, istituto che, ai sensi dell’art. 3 del DL 119/2018, causa lo stralcio di tutte le sanzioni tributarie e contributive, nonché degli interessi di mora.
La rottamazione riguarda solo i ruoli (sono dunque esclusi gli avvisi bonari) trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia Spa dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Diversi sono i soggetti che hanno diritto a presentare la domanda.
Innanzitutto, rientrano coloro i quali, pur avendo avuto la possibilità, non hanno mai presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli, del DL 193/2016 e del DL 148/2017. Oppure coloro i quali hanno aderito alla prima rottamazione (domanda in scadenza al 21 aprile 2017) e poi non hanno effettuato i versamenti.

Devono inoltre fare domanda i soggetti che, avendo aderito alla seconda rottamazione (DL 148/2017, domanda scaduta il 15 maggio 2018), non hanno pagato, entro il 7 dicembre 2018, le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.
In ugual modo, devono fare domanda entro il 30 aprile 2019 i debitori che, avendo fatto domanda per la seconda rottamazione, non hanno pagato, entro il 31 luglio 2018, le somme inerenti alle rate di piani di dilazione scadute a tutto il 2016 (quest’ultimo pagamento era un requisito per accedere alla seconda rottamazione).

Invece, accedono d’ufficio alla rottamazione, o meglio, ne mantengono i benefici con ridilazione del debito, i debitori che entro il 7 dicembre 2018 hanno pagato le rate scadute e luglio, settembre, ottobre 2018.

In ogni caso dubbio, è opportuno presentare comunque domanda. Tra l’altro, è bene presentare domanda se le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 sono state pagate tardivamente, ad esempio l’8 dicembre 2018.
Il pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle rate indicate, è però un requisito per fruire della definizione delle liti pendenti.
Ogni potenziale casistica, altresì in merito alle implicazioni tra rottamazione dei ruoli e definizione delle liti pendenti, è trattata nel recente Quaderno Eutekne 147, su tutte le definizioni del DL 119/2018.

Sempre il 30 aprile 2019 scade il termine per la domanda di saldo e stralcio e per la rottamazione inerente a dazi doganali e IVA all’importazione, per la quale è stato approvato un distinto modello.

La rottamazione può essere parziale, nel senso che è possibile scegliere quali cartelle, quali ruoli e quali accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare. Può essere opportuno presentare distinte domande se vengono rottamati più carichi: anche in base alla prassi dell’Agente della riscossione, si può sostenere che se non si onorano le rate su una cartella, ciò non pregiudica la rottamazione di altri carichi, se oggetto di diverse domande.
Invece, se si presenta una sola domanda, se venisse confermata la prassi in essere, unica sarà la liquidazione, e l’eventuale inadempimento “travolge” tutti i carichi inclusi nella domanda.
Rammentiamo inoltre che, presentata istanza di rottamazione, non è più possibile, in caso di mancato pagamento della prima rata (scadenza 31 luglio 2019, o 30 settembre 2019 per dazi/IVA all’importazione), riprendere i pagamenti di pregressi piani di dilazione in essere. L’unica possibilità, per poterli riprendere, è revocare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019.

La domanda di rottamazione ha poi come effetto l’impossibilità di iscrivere nuovi fermi e ipoteche, ma rimangono quelli in essere (per il fermo, dovrebbe essere possibile chiederne la sospensione pagata la prima rata).
Inoltre, sono sospese tutte le attività esecutive, inclusi i pignoramenti presso terzi.

In generale, il debitore è considerato a tutti gli effetti adempiente, quindi può essere rilasciato il DURC, non possono essere sospesi i rimborsi fiscali, non opera il procedimento di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Nella domanda bisogna impegnarsi a rinunciare ai giudizi e, se pendente il contenzioso, il giudice dovrà sospenderlo sino a data successiva al termine di pagamento dell’ultima rata, momento da cui potrà essere sentenziata l’estinzione del processo.

2019-04-24T09:22:40+00:00Aprile 24th, 2019|News|
Torna in cima