Possibile il transito al regime forfetario se è stato disapplicato il regime speciale analitico

Di Emanuele GRECO e Paola RIVETTI

Il regime del margine si configura quale regime speciale IVA ed è disciplinato dagli artt. da 36 a 40 del DL 41/95 e, a livello comunitario, dagli artt. 311 e ss. della direttiva 2006/112/Ce.
Nell’ambito di tale regime speciale sono individuabili tre differenti modalità di applicazione (art. 36 del DL 41/95), con caratteristiche metodologiche e applicative proprie, vale a dire, in sintesi: il regime analitico di cui al comma 1 (ove il margine è determinato per singolo bene), il regime forfetario di cui al comma 5 (ove il margine è determinato applicando una percentuale prestabilita sul prezzo di vendita) e il regime globale di cui al comma 6 (ove il margine è determinato come differenza fra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti).

Dal tenore letterale dell’art. 36 comma 6 del DL 41/95 emerge con sufficiente chiarezza come il metodo globale rappresenti il regime naturale ai fini della determinazione del margine per il commercio di determinati beni usati (es. veicoli), fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di applicare – su base opzionale – il regime analitico con riferimento all’intera attività esercitata (cfr. C.M. 22 giugno 1995 n. 177, § 4.3.1).

Ai fini dichiarativi, l’esercizio dell’opzione per il regime analitico segue le regole di cui all’art. 2 del DPR 442/97. Pertanto, l’opzione deve essere comunicata, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
In termini generali, per effetto degli artt. 1 e 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente.

Nel caso specifico di un soggetto che ha esercitato l’opzione per il regime del margine analitico e intenda revocarla, il vincolo al regime prescelto ha durata sino al compimento del biennio successivo a quello dell’opzione (art. 36 comma 8 del DL 41/95). La revoca avviene, come detto, mediante comportamento concludente, ma dovrà esserne data comunicazione nella dichiarazione IVA annuale successiva alla scelta operata.
Ad esempio, se un soggetto passivo ha adottato per opzione il margine analitico nel 2016, può ritornare al regime globale a decorrere dal periodo d’imposta 2019, in via concludente, ma dovrà darne comunicazione nella dichiarazione per il 2019, da presentarsi entro il 30 aprile 2020 (stando all’ultimo modello approvato, dovrà barrare la casella “5” del rigo VO9).
In assenza di un comportamento concludente che attesti l’intenzione di revocare l’opzione esercitata, in termini generali la prassi amministrativa ha reso noto che “l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata” (C.M. 27 agosto 1998 n. 209, § 4).

Un tema controverso riguarda la possibilità, per un soggetto che ha applicato il regime del margine nel corso del 2018, di aderire al regime forfetario per l’anno d’imposta 2019.
Va rammentato che il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014 è precluso ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA.
L’esistenza di tale causa di esclusione va verificata “con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime” (circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016 n. 10, § 2.3). In quest’ottica, pareva che il fatto di aver adottato nel periodo d’imposta 2018 un regime speciale (come quello del margine) di per sé non impedisse di applicare il regime forfetario nel 2019, sempreché per tale anno il contribuente non avesse fatto valere più alcun regime speciale IVA.

Sul punto è intervenuta la circ. Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019 n. 9 (§ 2.3.1), la quale ha tuttavia precisato che, “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
Viene, quindi, espressamente esemplificato il caso dell’imprenditore che ha applicato il regime del margine con il metodo analitico o forfetario, al quale è consentito di avvalersi del regime forfetario, “previa opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’esercizio dell’intera attività e non alle singole operazioni”.

Conseguentemente – stando agli ultimi chiarimenti – un soggetto che esercita un’attività di rivendita di beni usati potrebbe applicare il regime forfetario dal 2019 a condizione che nel 2018 avesse rinunciato al regime del margine (esercitando, quindi, l’apposita opzione nel modello IVA 2019).