Il PVC si definisce al netto dei rilievi non recepiti dalle Entrate

Nella circolare n. 7 l’Agenzia conferma che nell’integrativa si riprendono i dati indicati nella dichiarazione originaria

Di Alfio CISSELLO

Ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7, inerente all’adesione ai verbali di constatazione, disciplinata dall’art. 1 del DL 119/2018.

Tale norma consente ai contribuenti, se destinatari di un verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, di aderire interamente ai contenuti dello stesso presentando la dichiarazione ed effettuando i versamenti entro il 31 maggio 2019.

Dal punto di vista dichiarativo, occorre presentare le ordinarie dichiarazioni (UNICO/REDDITI, IVA, IRAP, 770) barrando la casella “Correttiva nei termini”, e il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 472/97.

In primo luogo, si conferma quanto già detto nel provvedimento 23 gennaio 2019 n. 17776: il contribuente rimane libero di decidere quanti e quali periodi d’imposta oggetto del verbale sanare, e, se è stato notificato un accertamento su una delle annualità, la definizione del PVC rimane possibile per le altre (fermo quanto esposto, ostano alla definizione gli accertamenti e gli inviti all’adesione notificati sino al 24 ottobre 2018, che potevano essere definiti ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).
Lo stesso dicasi se l’accertamento ha riguardato uno solo dei tributi oggetto del verbale.

Il contribuente, però, in relazione all’anno che definisce, lo deve fare per la totalità, accettando tutti i rilievi per tutti i tributi.
Possono essere definiti solo i rilievi “che offrono elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti”. Non è concesso alcun tipo di esame critico sui rilievi stessi, con possibilità di emendare “solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta”.

Non sono definibili le semplici segnalazioni all’ufficio, ad esempio inerenti ad ipotesi di abuso del diritto, o, aggiungiamo noi, all’istruttoria sui costi black list: non si tratta di rilievi, ma di questioni che, normativamente, presuppongono un contraddittorio successivo tra Entrate e contribuente.

Tanto detto, due precisazioni sono assai importanti.
In sede di dichiarazione integrativa, il contribuente riprende i dati della dichiarazione originaria recependo i rilievi del verbale (se il contribuente ha dichiarato 100, e il verbale propone di rideterminare il reddito in 150, si presenta una integrativa dichiarando 150).

Nella dichiarazione, inoltre, “viene ripristinata la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin dall’origine l’imponibile corretto”, quindi non vengono meno le detrazioni d’imposta o le deduzioni dal reddito, eventualmente rideterminate.

Lo stesso deve dirsi (ma la circolare espressamente non tratta il tema) delle modalità, anche agevolate, di tassazione di determinati soggetti (si pensi al regime di tassazione delle cooperative, esse non si trasformano di certo in spa per effetto dell’adesione al verbale). Salvo, ovviamente, il verbale disconosca il regime agevolativo.

Viene infine chiarito, in modo condivisibile, che se, mediante atto formale, alcuni rilievi del verbale non sono stati recepiti dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente a sua volta non li deve recepire.
Deve però trattarsi di un provvedimento formale, quindi o di accertamento che materialmente non li recepisce, o di un provvedimento di autotutela in diminuzione o ancora di un invito finalizzato all’adesione.

Altri chiarimenti riguardano i verbali su periodi d’imposta in perdita: è possibile definirli, presentando le successive dichiarazioni “a cascata” che correggono le perdite utilizzate, sempre che siano presentate entro il 31 maggio 2019 e sia barrata la casella “Correttiva nei termini”.

Relativamente alle annualità definibili, si specifica che si conta non solo il raddoppio dei termini ex art. 12 del DL 78/2009, ma anche il raddoppio dei termini per violazioni penali, e che di ciò se ne tiene conto ai fini della proroga biennale dei termini (affermazione censurabile, in quanto permette di cumulare due proroghe di termini).

Per le Entrate, infine, l’adesione non ha effetto sulle violazioni, pur constatate, riguardanti gli omessi versamenti di imposte dichiarate, e, in generale, sulle violazioni emergenti a seguito di liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione.

Su questo aspetto, sarebbero opportune ulteriori osservazioni: queste violazioni, rientranti tipicamente negli omessi versamenti ex art. 13 del DLgs. 471/97, sono assolutamente “irrogabili” ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 472/97. L’irrogazione diretta mediante ruolo, è, come espressamente sancisce il terzo comma dell’ultima norma richiamata, una semplice facoltà.

2019-04-10T07:08:31+00:00Aprile 10th, 2019|News|
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