Informativa su erogazioni pubbliche anche per società di persone e micro imprese

Il DL «crescita» ha ampliato l’ambito di applicazione, lasciando invariato il regime sanzionatorio

Di Silvia LATORRACA

Il DL “crescita” modifica in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017. Le modifiche riguardano tutti i destinatari degli obblighi, e quindi sia gli enti non commerciali sia le imprese, e determinano la riscrittura della norma, che viene interamente sostituita.
L’intervento sembra dover essere accolto con favore, in quanto il legislatore delimita l’ambito oggettivo di applicazione della norma, in linea con l’interpretazione che era stata suggerita da Assonime e CNDCEC. Parallelamente, però, il DL “crescita” ricomprende espressamente, tra i soggetti obbligati, anche imprenditori individuali, società di persone e micro imprese. Sotto altro profilo, il legislatore non ha colto l’occasione per mitigare il gravoso regime sanzionatorio previsto dalla norma, come largamente auspicato dalla dottrina che si è occupata della materia.

Avuto riguardo agli enti non commerciali, viene stabilito che l’obbligo di pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche deve essere adempiuto, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, “a partire dall’esercizio finanziario 2018”, “entro il 30 giugno” di ogni anno e, quindi, non più “entro il 28 febbraio”, come attualmente previsto.
Non sono state, invece, apportate modifiche all’ambito soggettivo di applicazione, che rimane circoscritto ad associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, associazioni, ONLUS e fondazioni.

La modifica di maggiore interesse attiene all’ambito oggettivo di applicazione della norma. Sotto questo profilo, il DL “crescita” interviene sia in riferimento agli enti non commerciali che alle imprese (che sono indicate, qui, richiamando l’art. 2195 c.c.), le quali devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e consolidato.
Nel dettaglio, viene precisato che gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, mentre l’attuale formulazione della norma fa riferimento a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”.
Come si ricorderà, proprio su tale aspetto si sono concentrate le maggiori preoccupazioni degli operatori, posto che la circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 2/2019, ancorché in riferimento agli enti del Terzo settore, ha chiarito che devono essere rendicontati tutti gli incarichi ricevuti, anche a carattere sinallagmatico.

Il DL “crescita” precisa, poi, che gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”, con ciò chiarendo che, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

Il decreto interviene, quindi, limitatamente alle imprese, sull’ambito soggettivo di applicazione, precisando che “i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo” in esame “mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”. Il legislatore ricomprende espressamente, quindi, tra i soggetti obbligati, imprenditori individuali, società di persone e micro imprese, contrariamente all’opinione che sembrava prevalere in dottrina.
La Relazione illustrativa ha precisato che, ove tali imprese decidano di redigere la Nota integrativa, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della stessa.

Con riferimento al regime sanzionatorio, non sono state recepite le richieste formulate da Assonime (che auspicava una moratoria, in fase di prima applicazione, rispetto all’applicazione delle sanzioni) e dal CNDCEC (che proponeva l’introduzione di una sanzione fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0,50%, dei vantaggi economici ricevuti).
Il DL “crescita” conferma, infatti, che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi, ma estende tale pesante sanzione (finora circoscritta alle imprese) anche agli enti non commerciali.
Il legislatore ha precisato, al riguardo, che il periodo di tre mesi decorre “dalla data di inadempimento degli obblighi di pubblicazione” e, quindi, dal 30 giugno per gli enti non commerciali e (ove si volesse accogliere l’interpretazione fatta propria dal CNDCEC) dalla data di pubblicazione del bilancio per le imprese.

Sotto altro profilo, il DL “crescita” recepisce, all’interno della L. 124/2017, le disposizioni contenute nell’art. 3-quater comma 2 del DL 135/2018 conv. L. 12/2019 (ai sensi del quale “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 della L. 234/2012, la registrazione nel predetto sistema tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017, a condizione che l’esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio), che viene conseguentemente soppresso.
Rimane fermo, infine, il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione.

2019-04-10T07:04:37+00:00Aprile 9th, 2019|News|
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