I due adempimenti si differenziano per termini e ambito applicativo

Di Emanuele GRECO

Gli obblighi in tema di INTRASTAT sono invariati, nel periodo d’imposta 2019, e l’ambito applicativo differisce da quello del c.d. “esterometro”.
Lo ha rammentato la risposta a interpello n. 85/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti che presentano i modelli INTRASTAT con periodicità trimestrale, dunque, l’adempimento per il primo trimestre 2019 è dovuto entro il 26 aprile 2019 (essendo il giorno 25 festivo, opera il differimento di cui all’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011).
L’esterometro relativo ai primi tre mesi dell’anno è, invece, dovuto entro il 30 aprile 2019: per i mesi di gennaio e febbraio 2019 il termine è stato così determinato dal DPCM 27 febbraio 2019; per il mese di marzo 2019, invece, il termine è previsto in via ordinaria, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, nell’ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione del documento o della sua “ricezione”.

Come detto, le due discipline differiscono per il loro ambito di applicazione, sul piano soggettivo e oggettivo.
Una “analogia” tra i due adempimenti consiste nel fatto che, in entrambi i casi, non sono monitorate le importazioni e le esportazioni: gli INTRASTAT, infatti, riguardano le sole operazioni in ambito intra Ue; dall’esterometro sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Per le prestazioni di servizi con controparti stabilite al di fuori dell’Unione europea, invece, è dovuta la presentazione dell’esterometro: ciò vale sia per gli acquisti effettuati, documentati mediante autofattura ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (codice “N6”), sia per le prestazioni non soggette a IVA in assenza del requisito di territorialità ex art. 7-ter del DPR 633/72 (codice “N2”) sempreché non sia stata emessa fattura elettronica.
In materia di INTRASTAT, sono confermate le semplificazioni già introdotte con il provv. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 194409 e regolamentate con le nuove istruzioni di cui alla determinazione Agenzia delle Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799.
Pertanto, per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetti passivi Ue, la presentazione dei modelli INTRA-2 è attualmente dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000 euro (per i servizi) oppure di 200.000 euro (per i beni), con riferimento ad almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per le operazioni attive (modelli INTRA-1), sono monitorate le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter del DPR 633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Ue. Non costituiscono oggetto di rilevazione, nei modelli INTRASTAT, le prestazioni di servizi diverse da quelle “generiche” (ad esempio, servizi immobiliari ex art. 7-quater del DPR 633/72): le medesime prestazioni, però, se effettuate nei confronti di un soggetto non residente e non stabilito in Italia, dovranno essere indicate nell’esterometro.
Nei modelli INTRA-1 non devono essere riportate neppure le operazioni nei confronti di “privati consumatori”; esse sono, invece, accolte nell’esterometro, come emerge dal tenore letterale dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (riferito alla genericità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti “non stabiliti”) e dalla risposta Agenzia delle Entrate n. 85/2019.

Sono escluse dai modelli INTRA-1 anche le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, seppure muniti di un numero di identificazione IVA o di un rappresentante fiscale in uno Stato Ue (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2010).

Ulteriore elemento che differenzia le due comunicazioni, sul piano soggettivo, è la diversità negli obblighi per i soggetti di minori dimensioni. È da considerare, difatti, che dall’esterometro dovrebbero ritenersi esclusi i soggetti in regime forfetario ex art. 1 della L. 190/2014 (si veda “Esterometro con dubbi per i forfetari” del 13 febbraio 2019), mentre tali soggetti sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, in relazione:
– alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea;
– agli acquisti intracomunitari, qualora nell’anno solare precedente o in quello in corso detti acquisti siano stati di ammontare superiore a 10.000 euro (art. 38 comma 5 lett. c) del DL 331/93), fermo restando il più elevato e generale limite minimo di 200.000 euro trimestrali ai fini della comunicazione degli acquisti INTRA di beni.