La proposta di modifica fa seguito a quella appena introdotta dalla legge di bilancio 2019

Di Luca FORNERO

Il DL “crescita”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri con la formula “salvo intese”, prevede un graduale incremento della percentuale dell’IMU relativa agli immobili strumentali deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
La misura in esame è stata introdotta dall’art. 1 commi 715-716 della L. n. 147/2013, che, modificando l’art. 14 comma 1 del DLgs. n. 23/2011, ha stabilito le seguenti misure di deducibilità:
– 30%, per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti “solari”);
– 20%, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014, per i soggetti “solari”).

Successivamente, l’art. 1 comma 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), intervenendo nuovamente sull’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, ha fissato la percentuale di deducibilità dell’IMU al 40%. In assenza di una espressa disposizione di decorrenza, la modifica opererebbe dal 1° gennaio 2019, vale a dire, per i soggetti “solari”, dal periodo d’imposta 2019, senza alcun effetto sui modelli REDDITI 2019.

Su tale quadro normativo, si innesta l’ulteriore modifica proposta dal DL crescita, in base al quale la deducibilità dell’IMU relativa ai predetti immobili strumentali è prevista nelle misure del:
– 50%, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
– 60%, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”).

Se la disposizione non subirà modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione, di fatto la deducibilità nella misura del 40%, prevista dalla legge di bilancio 2019, non troverebbe mai applicazione.
Il quadro delle misure di deducibilità sarebbe quindi il seguente:
– 30%, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (2013, per i soggetti “solari”);
– 20%, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014, per i soggetti “solari”) e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (2018, per i soggetti “solari”);
– 50%, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
– 60%, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”).

Nulla cambia, invece, con riferimento all’ambito applicativo e ai criteri di deducibilità dell’IMU, che restano i consueti.
Pertanto, stante l’esplicito riferimento della norma istitutiva agli immobili strumentali, l’IMU relativa agli immobili patrimoniali e agli immobili merce rimane indeducibile.
Quanto ai criteri di deducibilità, secondo l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente. L’art. 99 comma 1 del TUIR non introdurrebbe, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro principio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, data dall’avvenuto pagamento (circ. n. 10/2014, risposta 8.2).
Pertanto, l’IMU 2018 tardivamente versata nel 2019 è un costo di competenza del periodo di imposta 2018, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo di imposta 2019 all’atto del pagamento, peraltro in misura pari al 20% (si veda “Deducibilità IMU al 40% per gli immobili strumentali” del 5 febbraio 2019).

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica, secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 10/2014, risposta 8.2), il principio generale dell’art. 54 comma 1 del TUIR che dispone la deducibilità per cassa dei componenti negativi di reddito di lavoro autonomo. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, comunque a partire dall’IMU relativa all’anno 2013.

Resta invece ferma l’integrale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP, indipendentemente dalla natura dell’immobile cui afferisce (art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011).