L’Ordine deve verificare il rispetto delle previsioni della L. 183/2011 e del DM 34/2013

Di Edoardo MORINO

L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo di una STP risultante dalla trasformazione o dalla modifica dello statuto di un’associazione professionale è legittima laddove l’operazione di trasformazione o modifica si svolga nel rispetto:
– della disciplina dettata dal codice civile sulla trasformazione;
– delle previsioni della L. 183/2011 e del DM 34/2013.

Sono queste le conclusioni enunciate dal CNDCEC nel Pronto Ordini 19 marzo 2019 n. 53, in cui vengono fornite alcune importanti precisazioni sulla disciplina applicabile alla trasformazione dello studio associato in STP.
Il CNDEC ricorda, innanzi tutto, i tre diversi orientamenti formulati in merito alla natura giuridica dell’associazione professionale, in base ai quali:
– l’associazione professionale è un’associazione atipica, soggetta alla disciplina sulle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 c.c.;
– l’associazione professionale è una società semplice;
– ancorché privo di personalità giuridica, lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono comunque – in conformità alla disciplina di cui agli artt. 36 ss. c.c. – muniti di legale rappresentanza.

Ne deriva che la qualificazione giuridica dell’associazione professionale appare ancora incerta. Tuttavia, secondo il CNDCEC, dal dibattito sul tema emergerebbe una concezione dello studio associato come un autonomo centro di interessi con rilevanza metaindividuale ed esterna.

Per quanto concerne la disciplina applicabile alla trasformazione dello studio associato in STP, il CNDCEC richiama in prima battuta quanto stabilito dalla Cassazione n. 16500/2004, che aveva considerato legittima la trasformazione di uno studio associato, qualificato come società di fatto, in sas.

Rifacendosi alla disciplina sulle società di persone e, in particolare, aderendo alla tesi che assimila l’associazione professionale alla società semplice, l’operazione di trasformazione di uno studio associato in STP sarà soggetta:
– in caso di trasformazione in società di capitali, alla disciplina di cui agli artt. 2500-ter e ss. c.c.;
– in caso di trasformazione in (altra) società di persone, alla disciplina generale in tema di trasformazione di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.

Laddove si utilizzassero le regole proprie della società semplice, peraltro, l’operazione si connoterebbe come modifica statutaria.
Aderendo, invece, alla tesi secondo cui l’associazione professionale andrebbe parificata a un’associazione non riconosciuta, il paradigma normativo per la trasformazione dello studio associato in società di capitali sarebbe rappresentato dalla disciplina sulla trasformazione eterogenea.

Al riguardo il CNDCEC rileva che, ai sensi dell’art. 2500-octies c.c. possono procedere alla trasformazione in società di capitali i consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni. In pratica, il legislatore sembra riconoscere la possibilità di procedere alla trasformazione in società di capitali alle associazioni riconosciute ma non a quelle non riconosciute.

Il CNDCEC evidenzia, tuttavia, che, in base all’opinione maggioritaria, le tipologie di enti elencate agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. costituiscono semplicemente le ipotesi ritenute dal legislatore maggiormente significative. In altre parole, l’elenco sopra riportato sarebbe non tassativo. La trasformazione dell’ente sarebbe, quindi, possibile a prescindere dai riferimenti testuali degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., quantomeno in presenza di tipicità causale.

Escludendo, allora, un’interpretazione eccessivamente rigorosa dell’art. 2500-octies c.c., la trasformazione di uno studio associato in STP non richiederebbe il previo riconoscimento dell’associazione professionale ma sarebbe comunque consentita, in virtù del principio generale sancito dall’art. 1322 c.c., in quanto trasformazione eterogenea atipica.

Sul punto il CNDCEC segnala che, secondo la massima K.A.42 del Comitato Triveneto dei Notai, appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla L. 183/2011 e dalle leggi speciali di settore.

All’atto dell’iscrizione della STP risultante dall’operazione di trasformazione o modifica, il Consiglio dell’Ordine, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del DM 34/2013, sarà tenuto a verificare:
– la ricorrenza delle condizioni previste all’art. 10 della L. 183/2011;
– l’osservanza delle disposizioni contenute nel DM 34/2013.