Perdite pregresse scomputabili integralmente dal maggior reddito accertato

Si tratta del caso di utilizzo parziale al fine di usufruire di crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze

Di Luisa CORSO

Nella circolare n. 4 del 21 marzo 2019, al § 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento, laddove, in dichiarazione dei redditi, le stesse siano state utilizzate in misura inferiore al limite dell’80% al fine di usufruire di crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze di cui all’art. 80 del TUIR.

Si ricorda che, in via generale, nell’ipotesi ordinaria in cui il contribuente utilizzi, in dichiarazione, le perdite pregresse disponibili in misura non superiore all’80% del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, le perdite pregresse chieste in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con il modello IPEC o con il modello IPEA sono scomputabili nel limite dell’80% di tale maggior imponibile accertato.

Tuttavia, nella particolare ipotesi prevista dall’art. 84 comma 1 ultimo periodo del TUIR, in cui le perdite pregresse sono utilizzate in dichiarazione in misura parziale (in luogo dell’80% ordinariamente previsto) al fine di usufruire di crediti d’imposta, ritenute, acconti o eccedenze, in detrazione dall’imposta dovuta, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile valorizzare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato ab origine il proprio imponibile nella misura corretta (cfr. anche circ. n. 27 del 6 giugno 2011 e n. 15 del 28 aprile 2017). In tale circostanza, il contribuente avrebbe utilizzato, a compensazione dell’imponibile, perdite pregresse in misura maggiore, seppur nel limite dell’80% dell’imponibile dichiarato e del residuo imponibile la cui corrispondente imposta è stata compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze.

Sulla base di tale principio, l’Agenzia delle Entrate ammette quindi che le perdite pregresse richieste con il modello IPEC o con il modello IPEA possano essere utilizzate ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, pur nel limite dell’80% dell’imponibile che il contribuente avrebbe dovuto complessivamente dichiarare.
A tal fine, le perdite pregresse di cui si chiede lo scomputo sono indicate:
– nel campo 1 del rigo US 8 del modello IPEC;
– nel campo 1 del rigo US 6 del modello IPEA.
Resta ferma, prosegue l’Agenzia, la possibilità di chiedere l’uso delle perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84 comma 2 del TUIR se maturate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione della società e disponibili.

Resta altresì fermo che, qualora siano disponibili perdite di periodo esposte nella dichiarazione CNM del consolidato e non ancora utilizzate, la consolidante ha l’obbligo di richiederle prioritariamente mediante il modello IPEC ai sensi dell’art. 40-bis del DPR 600/73, posto che, per i soggetti aderenti al consolidato, non è applicabile lo scomputo in automatico d’ufficio delle perdite di periodo (art. 42 comma 4 del DPR 600/73).

Al fine di meglio chiarire la casistica illustrata, si riporta, di seguito, l’esempio proposto dalla circ. n. 4/2019.
Si supponga che, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta N, il contribuente abbia indicato perdite pregresse pari a 1.200 e reddito pari a 1.000.
Si supponga altresì che, in sede di dichiarazione dei redditi, le perdite pregresse siano state utilizzate per un importo pari a 200, al di sotto del limite dell’80% del reddito imponibile, pari a 800; ciò, al fine di compensare l’IRES sull’imponibile residuo di 800 (1.000 – 200) con crediti di imposta, ritenute e versamenti in acconto.
Sulla base dei dati presentati, risultano quindi perdite pregresse residue per 1.000, ancora disponibili.

L’Agenzia delle Entrate ipotizza che, per lo stesso periodo d’imposta N, sia contestato un maggior reddito imponibile di 700, con la conseguenza che, se il contribuente avesse dichiarato correttamente il proprio reddito nel periodo d’imposta N, avrebbe avuto un reddito di periodo pari a 1.700 (1.000 dichiarato + 700 accertato).

Tenuto conto che l’80% di 1.700 (reddito che avrebbe dovuto dichiarare) è pari a 1.360, l’Amministrazione finanziaria precisa che il contribuente può chiedere la compensazione integrale del maggiore imponibile accertato di 700 con le perdite pregresse.
In tal modo, le perdite pregresse sono compensate per un totale di 900 (200 in sede dichiarativa e 700 in sede accertativa), importo che, come da indicazioni fornite, rispetta il limite dell’80% del reddito imponibile (ovvero, 1.360).

2019-03-25T08:54:51+00:00Marzo 25th, 2019|News|
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