ISEE determinante per l’accesso al saldo e stralcio

La DSU fa riferimento ai redditi dichiarati nell’anno 2018, inerenti al periodo d’imposta 2017

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Il prossimo 30 aprile scade non solo il termine per presentare istanza di accesso alla rottamazione dei ruoli, ma anche il termine per la domanda di saldo e stralcio degli omessi versamenti, che, con limitazioni oggettive e soggettive, può essere definito una sottospecie di rottamazione dei ruoli.

Possono essere in parte stralciati i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati, a condizione che i carichi siano stati trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012.
Lo stralcio delle somme a titolo di capitale (intendendosi per tale l’imposta e/o il contributo, più gli interessi, tipicamente quelli da ritardata iscrizione a ruolo) dipende quindi in generale dal valore ISEE.

Vero è che la domanda di saldo e stralcio scade il 30 aprile, ma ai fini della stessa è necessario indicare i dati ISEE, quindi è bene muoversi per tempo.
L’ISEE è rilasciato dall’INPS, ma si basa su una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata dal debitore, con informazioni:
– in parte autodichiarate (ad esempio la composizione del nucleo familiare, le condizioni di disabilità o non autosufficienza dei componenti del nucleo, ecc.);
– in parte acquisite dagli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, tramite il sistema informativo dell’ISEE (ad esempio i trattamenti previdenziali e il reddito complessivo ai fini IRPEF).
Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, l’INPS calcola e rende disponibile l’ISEE al dichiarante.

La DSU può essere presentata, tra l’altro, ai CAF e all’INPS, solo in via telematica, ed è valida dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell’anno successivo. Decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
Grazie alle modifiche del DL 91/2018 e del DL 4/2019, dal 2019 il modello DSU sarà precompilato da parte dell’INPS e avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.

Le DSU valide al 1° settembre 2019 restano però valide fino al 31 dicembre 2019.
Quindi, solo se la domanda di saldo e stralcio è stata presentata entro il 15 gennaio, vale la DSU rilasciata entro fine 2018.

Considerato che il modello di definizione è stato pubblicato sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione il 7 gennaio 2019, si tratta quasi sempre di DSU presentate nel 2019, che, ai fini reddituali, fanno riferimento ai redditi del secondo anno solare precedente, dunque del 2017 (indicati nella dichiarazione presentata nell’anno successivo, modello REDDITI 2018 o 730/2018).

Il richiedente, qualora voglia far rilevare mutamenti delle condizioni economiche ai fini del calcolo ISEE, può tuttavia presentare una nuova DSU entro il periodo di validità di quella presentata in precedenza (si veda la circ. INPS 18 dicembre 2014 n. 171).

2019-03-25T08:53:04+00:00Marzo 25th, 2019|News|
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