Nonostante la nuova disciplina sia applicabile già dal 2017, il chiarimento è giunto solo con le istruzioni al modello REDDITI 2019 SP

Di Luca FORNERO

Dal 2017, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale entro il limite annuo di 10.000 euro (art. 54 comma 5 del TUIR, come modificato dall’art. 9 comma 1 della L. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”).

In assenza di ulteriori specificazioni, da subito ci si è domandato se, nell’ipotesi di studi associati e associazioni tra professionisti, la suddetta soglia dovesse intendersi riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all’ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.
Tale questione non si poneva nella vigenza della precedente disciplina, che, stabilendo un limite percentuale (50%) e non in valore assoluto alla deducibilità delle spese di formazione, rendeva, di fatto, il problema privo di rilievo.

Si supponga uno studio con 10 associati che in un determinato periodo d’imposta sostenga spese di formazione per complessivi 20.000 euro.
Fino al 2016 (modello REDDITI 2017), tali oneri erano deducibili in capo allo studio per un importo di 10.000 euro (50% di 20.000).
Dal 2017, il limite di deducibilità in valore assoluto comporta la necessità di stabilire se esso vada riferito allo studio associato oppure al singolo professionista. Infatti, ove lo si intendesse riferito allo studio associato, l’importo deducibile sarebbe comunque pari a 10.000 euro, come in passato. Se, invece, il limite va riferito al professionista, ove le spese di formazione non eccedessero i 10.000 euro per singolo associato, sarebbero ammessi in deduzione tutti i 20.000 euro.

Nell’attesa di un avallo di fonte ufficiale, si era comunque ritenuto che la suddetta soglia dovesse essere riferita ad ogni singolo professionista.
A favore di tale impostazione, deponeva innanzitutto la scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio Bilancio del Senato a commento della versione originaria del “Jobs Act autonomi”. In tale sede, nell’auspicare la definizione della questione già in sede legislativa (definizione poi non intervenuta), si evidenzia come la scelta di riferire il limite al singolo professionista “parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi, riferibili alla formazione/aggiornamento, al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell’attività”.
Si tratta di affermazione condivisibile, anche perché, in caso contrario si introdurrebbe una sperequazione a danno degli studi associati del tutto irrazionale e non coerente con la natura assolutamente personale degli obblighi formativi.

Una prima conferma indiretta alla bontà del ragionamento era giunta dalla versione definitiva delle istruzioni al modello REDDITI 2018 SP, nelle quali non era più presente la precisazione, contenuta invece nelle bozze, che le spese in esame “sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro”. L’eliminazione del suddetto inciso (rimasto, invece, nelle istruzioni al modello REDDITI 2018 PF) sembrava ribadire la riferibilità del limite di 10.000 euro al singolo associato.
Le istruzioni al modello REDDITI 2019 SP fugano ogni dubbio al riguardo, affermando che le spese di formazione sono deducibili “entro il limite annuo (…) di 10.000 euro (…) per ciascun socio o associato”.

Analoga questione si pone per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente. Dal 2017, tali oneri sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale entro il limite annuo di 5.000 euro (art. 54 comma 5 del TUIR, come modificato dall’art. 9 comma 1 della L. 81/2017).

Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina le spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati ai sensi del DLgs. 150/2015 (agenzie per il lavoro) e consistenti nell’assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (relazione illustrativa alla L. 81/2017).
Anche in questo caso, le istruzioni precisano che, per gli studi associati e le associazioni professionali, la soglia di 5.000 euro va riferita a ciascun socio o associato.