FISCO Divieto di emissione di e-fattura per i massofisioterapisti

Il documento è emesso in formato analogico se la prestazione è resa verso persone fisiche

Di Luca BILANCINI

La prestazione sanitaria resa nei confronti di persone fisiche non deve mai essere documentata in formato elettronico, né deve transitare dal Sistema di Interscambio. Ciò indipendentemente da chi sia il soggetto che eroga detta prestazione. Così, in estrema sintesi, si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 78, pubblicata nella giornata di ieri.

Il legislatore, accogliendo le critiche e le istanze mosse dal Garante della Privacy, aveva innanzitutto novellato l’art. 10-bis del DL 119/2018, prevedendo il divieto di emissione di fattura elettronica in capo ai soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, con riferimento alle fatture i cui dati “sono da inviare” a detto Sistema.
La disposizione non trovava, peraltro, applicazione, per tutte quelle figure professionali (fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali), che, essendo escluse dagli obblighi relativi al Sistema TS, avrebbero potuto continuare ad emettere fatture in formato XML.

In tal senso non sarebbe stato accolto appieno il “richiamo” dell’Autorità garante, che nel provvedimento del 20 dicembre 2018 n. 511, sottolineava come sussistessero ampie “criticità” in ordine alle fatture relative alle prestazioni sanitarie, in considerazione del fatto che, comportando il trattamento di dati sulla salute, rendono espliciti dati che, di regola, non assumono diretta rilevanza ai fini fiscali.

L’art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018 è intervenuto ulteriormente sulla materia, disponendo che gli obblighi previsti per gli operatori sanitari dall’art. 10-bis del DL 119/2018, si debbano rendere applicabili anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, “con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
La ratio della norma è quella di non consentire il transito attraverso il Sistema di Interscambio dei dati relativi alle “prestazioni sanitarie” rese alla persona, indipendentemente dal soggetto che eroga tali servizi.

Come precisato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019 n. 78, sono dunque compresi nel perimetro del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti (“titolo reso equivalente alla laurea in fisioterapia”), che saranno, quindi, tenuti ad emettere fatture in formato analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.

Il documento di prassi precisa altresì un ulteriore elemento interessante. Dal momento che, come sottolineato, l’interdizione opera con riferimento alla prestazione, a nulla rilevando l’ambito soggettivo, l’obbligo di emettere fattura cartacea, nel caso di specie, ha efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso da persona fisica, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico.

Diversa è la circostanza, sempre presente nella risposta, in cui nell’erogare la prestazione il soggetto (ad es. il massofisioterapista) si avvalga di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali), che fatturano a lui il servizio reso e non direttamente all’utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte del terzo al massofisioterapista, non essendo presente un coinvolgimento diretto con il paziente.

Considerata, in ogni caso, la delicatezza del tema, sarebbe auspicabile un chiarimento in ordine alla corretta nozione di “prestazione sanitaria” e ai profili sanzionatori connessi al mancato rispetto delle disposizioni testé esaminate, dal momento che non sembra sufficiente il ricorso a quanto indicato nell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72.

Una errata qualificazione dell’ambito oggettivo potrebbe paradossalmente portare a due differenti situazioni. Da un lato il prestatore potrebbe emettere fattura in formato elettronico, contravvenendo alla norma e incorrendo in sanzioni per violazione delle disposizioni in tema di privacy. D’altro canto, male interpretando l’art. 9-bis del DL 135/2018, si rischierebbe di incorrere nella violazione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (omessa fatturazione), avendo emesso in formato cartaceo, una fattura che, invece, avrebbe dovuto essere trasmessa al Sistema di Interscambio in formato XML.

2019-03-20T07:49:44+00:00Marzo 20th, 2019|News|
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