Adesione ai PVC controversa per i contributi dei soci di srl

L’adesione ai verbali viene posta in essere solo dalla società

Di Alfio CISSELLO

L’adesione ai verbali di constatazione, la cui dichiarazione deve essere presentata, unitamente al pagamento di tutte le somme o della prima rata, entro il prossimo 31 maggio, si concretizza nell’accettazione intera dei rilievi esposti nel verbale in merito al periodo d’imposta che si definisce, e nel susseguente stralcio di sanzioni e interessi.

Tale adesione, come espressamente prevede l’art. 1 del DL 119/2018, riguarda anche i contributi previdenziali, non a caso, mediante la risoluzione 23 gennaio 2019 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha anche istituito le causali contributo, per la Gestione separata INPS e la Gestione artigiani e commercianti INPS.

Allora, ipotizzando che detto effetto sussista a prescindere dal fatto che nel verbale, espressamente, siano indicati i riflessi contributivi della violazione fiscale, bisogna interrogarsi sulla “sorte” dei contributi dovuti dai soci di srl alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.
Infatti, in tal caso la legge tributaria e quella contributiva non coincidono.

La srl, fiscalmente e salvo l’ipotesi in cui ci sia stata l’opzione per la trasparenza fiscale, è un soggetto IRES a tutti gli effetti, quindi l’adesione al verbale avviene recependo i rilievi nella dichiarazione dei redditi della società stessa.
Dal punto di vista contributivo, invece, ai sensi dell’art. 1 comma 203 della L. 662/96 sono i soci lavoratori ad avere una autonoma posizione contributiva, versando come detto i contributi alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.
E lo fanno recependo nella loro dichiarazione dei redditi (quadro RR) l’imponibile fiscale dichiarato dalla società, in ragione delle quote possedute.

In sostanza, è come se ci fosse una trasparenza contributiva per i soci di srl lavoratori.
Ci si può allora domandare se i soci di srl possano, o meglio, debbano recepire nel quadro RR i rilievi del verbale (formato nei confronti della società) a sua volta recepiti nella dichiarazione della società.

Se si analizza in modo rigoroso l’art. 1 del DL 119/2018, si nota che la fattispecie risulta normata solo per i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR o per le società di capitali trasparenti. I soci, anche se non destinatari del verbale, possono recepirne i rilievi nel quadro RH della dichiarazione dei redditi.

Riteniamo tuttavia possibile interpretare analogicamente l’art. 1 comma 4 del DL 119/2018 in merito agli effetti contributivi.
Il socio, seguendo questa tesi, potrebbe, anzi, a ben vedere dovrebbe recepire i rilievi nel quadro RR della dichiarazione dei redditi in quanto, come detto, ai fini contributivi la srl è sempre “trasparente”.
L’effetto consiste nell’impossibilità di irrogazione, da parte dell’INPS, di una qualsivoglia sanzione (lo stesso dicasi per gli interessi).

2019-03-20T07:48:12+00:00Marzo 20th, 2019|News|
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