Con la causa di non punibilità diventa centrale la comunicazione del pagamento del debito

Di Maria Francesca ARTUSI

I rapporti tra procedimento tributario e procedimento penale sono complessi e spesso contraddittori.
Un elemento che ha reso ancor più urgente l’esigenza di coordinamento è rappresentato dalla causa di non punibilità connessa al pagamento del debito tributario, introdotta dal DLgs. 158/2015 nell’art. 13 del DLgs. 74/2000.

Al di là delle numerose questioni di carattere interpretativo rispetto all’applicabilità temporale della causa di non punibilità, ai rapporti con la rateazione del debito, ecc., un aspetto molto pratico ma centrale riguarda la comunicazione tra enti tributari e procure rispetto all’avvenuto pagamento.

Il problema era già stato sollevato nella fase di prima applicazione della nuova normativa: immaginando, ad esempio, l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di un atto di recupero per crediti d’imposta utilizzati indebitamente in compensazione (perché non spettanti), il funzionario incaricato della relativa pratica sarebbe tenuto a inviare “senza ritardo” una notizia di reato alla Procura competente, in forza dell’obbligo di denuncia previsto dall’art. 331 c.p.p. Ma se il contribuente, ricevuto l’avviso, provvede immediatamente al pagamento del dovuto, anche nell’intento di voler evitare i rischi penali conseguenti, è lecito presupporre che l’Agenzia stessa debba provvedere alla ulteriore comunicazione del pagamento alla Procura a integrazione della denuncia inviata (si veda “Non punibilità per pagamento del debito tributario da comunicare alla procura” del 23 ottobre 2017).

Da questa prospettiva è interessante evidenziare che sono stati sottoscritti alcuni “accordi di collaborazione” tra Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, proprio al fine di regolamentare al meglio i flussi informativi e le comunicazioni tra i diversi soggetti.

“L’autonomia, la diversità del regime probatorio e le finalità del procedimento penale e di quello tributario non escludono l’importanza di individuare direttive e istruzioni operative rivolte alla più efficace cooperazione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria, al fine di ottimizzare il collegamento tra le procedure di verifica fiscale, il successivo accertamento dei tributi – compresa l’eventuale attivazione di procedure di adesione o conciliative – e le indagini penali concernenti i reati tributari”. Così si apre la premessa dell’Accordo di collaborazione tra Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta, Guardia di Finanza – Comando Regionale e Procura della Repubblica presso il Tribunale d’Aosta, sottoscritto il 30 marzo 2018.

Con particolare riferimento al tema della causa di punibilità qui affrontato, il Protocollo di intesa per il contrasto alle violazioni finanziarie e tributarie nella Provincia di Chieti del 19 luglio 2018 specifica ulteriormente che “l’Agenzia delle Entrate trasmetterà la denuncia alla Procura della Repubblica solo quando siano chiaramente individuabili tutti gli elementi oggettivi costitutivi della prospettata fattispecie criminosa, con l’indicazione delle relative fonti di prova nonché delle eventuali giustificazioni addotte dal contribuente e non condivise dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate terrà altresì informata la Procura della Repubblica degli esiti delle eventuali rateizzazioni del debito erariale, nonché di eventuali irregolarità riscontrate nel versamento dei ratei”.

Ancor più incisivo è l’accordo sottoscritto il 26 marzo 2015 (dunque ancor prima dell’entrata in vigore della nuova causa di non punibilità) tra la Procura di Catania, la Direzione regionale Sicilia e la Guardia di Finanza della Provincia di Catania, in cui si prevede un articolo dedicato alle vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario: “l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, qualora i debiti tributari per imposte, interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato siano estinti mediante pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, comunicherà, preferibilmente via mail, alla segreteria del magistrato titolare del procedimento l’avvenuta estinzione totale o parziale del contesto ai fini delle produzioni dibattimentali”.

Tali documenti in realtà hanno un ambito applicativo ben più ampio rispetto a quello della causa di non punibilità, favorendo un raccordo efficace tra gli enti coinvolti, utile e funzionale a un più efficace accertamento dei tributi e a una eventuale attivazione delle procedure conciliative o di adesione, nonché a favorire le indagini penali concernenti i reati in materia tributaria.