Secondo la Corte Ue è irrilevante che l’attività sia subordinata a iscrizione e pagamento
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-647/17, si è pronunciata in merito al regime di territorialità IVA per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, fieristiche e simili. A livello nazionale la disciplina è contenuta nell’art. 7-quinquies lett. b) del DPR 633/72, mentre a livello comunitario la norma di riferimento è l’art. 53 della direttiva 2006/112/CE.
Il criterio di territorialità, nella fattispecie, prevede che l’operazione, se effettuata nei confronti di un soggetto passivo (B2B), abbia rilevanza ai fini IVA nel luogo in cui essa è svolta materialmente.
Come stabilisce l’art. 32 del Regolamento Ue n. 282/2011, i servizi relativi all’accesso alle manifestazioni hanno quale caratteristica essenziale quella di “concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”.
Secondo il medesimo art. 32 del Regolamento, lo specifico criterio di territorialità IVA in esame si applica in particolare:
– al diritto di accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
– al diritto di accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;
– al diritto di accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.
Sono compresi anche i “servizi accessori” alle predette attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini.
Il successivo art. 33 del Regolamento specifica che i servizi accessori comprendono i servizi che si pongono “in relazione diretta” con l’accesso alle manifestazioni stesse e sono forniti separatamente alla persona che assiste alla manifestazione, a fronte di un corrispettivo.
La Corte di Giustizia affronta il caso di un servizio B2B consistente in un’attività di formazione nel settore della contabilità e della gestione aziendale, della durata di cinque giorni, erogata solamente previa iscrizione e previo pagamento del corrispettivo.
La tematica è esaminata dalla Corte con riferimento alle attività educative. Tuttavia, come osservato dall’Avvocato generale nelle conclusioni rese il 10 gennaio 2019, la decisione riguarda, tra l’altro, anche le manifestazioni sportive e, quindi, può fornire orientamenti utili in vista dell’imminente campionato europeo di calcio EURO 2020.
Nell’affrontare la questione, la Corte di Giustizia ribadisce il principio tale per cui il criterio di territorialità per i “servizi di accesso” non costituisce una deroga rispetto a una regola generale (tassazione nello Stato del committente) e, pertanto, non deve essere interpretato restrittivamente.
Con specifico riferimento alle prestazioni che consistono in un’attività formativa (come i seminari) che richiede una presenza fisica del soggetto passivo committente, la Corte Ue inquadra servizi di questo tipo nella categoria delle “manifestazioni educative”.
Secondariamente, la Corte ritiene che la prestazione formativa sia da inquadrare nei “servizi di accesso” poiché caratteristica essenziale del servizio reso consiste nel dare accesso al seminario stesso.
Al riguardo, viene rammentato che l’operazione è unica poiché si è in presenza di due elementi “strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso”. Nella fattispecie, l’accesso al seminario, fornito a fronte di un corrispettivo, implica necessariamente la possibilità per i soggetti passivi di assistervi e di parteciparvi.
Ai fini della qualificazione della prestazione come “servizio di accesso” è, inoltre, irrilevante che l’attività formativa sia subordinata a iscrizione e pagamento, poiché l’art. 53 della direttiva non menziona tali criteri ai fini della determinazione del luogo di esecuzione del servizio.
Ulteriori elementi utili si rinvengono nelle conclusioni dell’Avvocato generale del 10 gennaio 2019, nelle quali si individuava quale caratteristica essenziale dei “servizi di accesso” il fatto che il corrispettivo sia pagato in cambio del “diritto di accedere ai locali in cui si svolge una manifestazione educativa”. Si dovrebbe, pertanto, ricadere nel criterio di territorialità di cui all’art. 53 della direttiva 2006/112/CE in tutti i casi in cui “l’organizzatore di una manifestazione gestisce il numero di persone legittimate ad accedere ed esige da soggetti passivi il pagamento di un corrispettivo per l’accesso”.