Il provvedimento n. 39209/2019 detta le modalità operative per le liti pendenti
Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 39209/2019, riguardante le modalità attuative della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è stata resa operativa la più generale disposizione contenuta nell’art. 6 del DL 119/2018, oltre a quella specifica contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3 dello stesso decreto.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte al Registro nazionale del CONI possano definire le liti fiscali pendenti pagando percentuali di molto inferiori rispetto a quelle previste dall’art. 6, il tutto calibrato in funzione del grado di giudizio in cui pende la controversia e della soccombenza o meno da parte dell’Amministrazione finanziaria. A fronte della corposa diminuzione delle percentuali di definizione è peraltro prevista una piccola percentuale delle sanzioni (5%), del tutto assenti nella definizione del citato art. 6.
Come indicato nel relativo comunicato stampa, il provvedimento approva il modello di domanda e le relative istruzioni, rimarcando la necessità di fare attenzione a che la controversia sia pendente alla data del 24 ottobre 2018, ovvero che il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
Come già chiarito in un precedente intervento (si veda “ASD e SSD fruiscono del condono se iscritte al CONI a fine 2017” del 28 dicembre 2018), è necessario che l’ente sportivo dilettantistico sia iscritto al Registro CONI alla data del 31 dicembre 2017.
Infatti, su tale data va posta la massima attenzione poiché può accadere che le attività di controllo concluse a suo tempo abbiano comportato per l’ASD la perdita della qualifica di ente non commerciale, e in seguito a ciò sia anche partita la segnalazione al CONI per la valutazione della cancellazione dal citato Registro nazionale. In questo caso, se il CONI ha proceduto al riscontro e ha cancellato l’ASD dal Registro, la controversia pendente non può essere sanata con l’applicazione dell’art. 7 sopra citato, in quanto carente del predetto requisito di iscrizione. In questo caso, si ritiene che l’ASD possa aderire alla definizione generale dell’art. 6.
Allo stesso modo, considerato che il comma 3 dell’art. 7 esclude dalla definizione agevolata in rassegna gli enti sportivi dilettantistici che hanno reclami o ricorsi pendenti quando la maggiore imposta IRES o IRAP accertata o in contestazione sia superiore a 30.000 euro per ciascun anno d’imposta (indipendentemente dall’IVA), per questi soggetti resta comunque la strada del predetto art. 6.
In altri termini, se nel valore della lite c’è IRES e/o IRAP superiori a 30.000 euro, indipendentemente dall’IVA, si può utilizzare la definizione delle liti pendenti ex art. 6, mentre se nel valore della lite sono presenti IRES e/o IRAP inferiori a 30.000 euro ma l’IVA è superiore, è possibile aderire attraverso l’art. 7.
Sempre con riferimento all’iscrizione nel Registro CONI alla data del 31 dicembre 2017, potrebbe verificarsi anche il caso in cui il controllo abbia riguardato anni d’imposta risalenti, anni in cui l’ente sportivo dilettantistico forse non era neanche iscritto, ma che successivamente alle attività di controllo si sia messo in regola con la relativa iscrizione. In pratica, il dato testuale della norma porta a ritenere che il requisito oggettivo d’iscrizione parrebbe prescindere dal periodo d’imposta controllato e anche dall’anno in cui l’attività di controllo è stata esercitata.
Da un punto di vista strettamente operativo, gli enti sportivi dilettantistici che intenderanno aderire alla definizione in parola dovranno presentare apposita domanda da trasmettere esclusivamente in via telematica, con l’accortezza di presentarne una per ciascuna controversia pendente, non essendo quindi possibile una domanda cumulativa nel caso di più ricorsi. Il termine di presentazione è indicato al 31 maggio 2019.
La trasmissione può essere eseguita direttamente dal contribuente, se questi è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso un intermediario abilitato o con presentazione diretta presso un qualunque Ufficio territoriale di qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia. I canali di trasmissione sono Entratel o Fisconline, accessibili attraverso il sito web dell’Agenzia.
Entro lo stesso termine deve anche essere effettuato il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (se l’importo netto da versare è superiore ai 1.000 euro utilizzando il modello F24. La compresenza delle due condizioni perfeziona la definizione agevolata. Anche in questo caso, il versamento andrà effettuato in modo autonomo per ogni controversia pendente.
Infine, circa il termine iniziale, il provvedimento rimanda a una successiva comunicazione, con la quale verrà resa nota la data a partire dalla quale verrà reso disponibile il servizio web, affinché si possa procedere alla compilazione on line della citata domanda.