Con il modulo AP135 si può presentare la domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Di Luca MAMONE

Tra le misure in materia pensionistica contenute nel DL 4/2019 – il cui Ddl. di conversione, dopo il via libera del Senato, è al vaglio della Camera – trova posto (art. 20), in via sperimentale per il triennio 2019-2021, anche la c.d. “pace contributiva”, che consiste nella facoltà di poter riscattare periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 non già coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, nel limite massimo di 5 anni, anche non continuativi.
A tal fine, l’INPS ha recentemente pubblicato sul proprio sito il modulo AP135, utilizzabile per presentare l’istanza per accedere al riscatto in argomento.

Giova ricordare che possono beneficiare della c.d. “pace contributiva” i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonché alle forme sostitutive ed esclusive di questa, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti, ecc.) e alla Gestione separata ex L. 335/95, che non vantano anzianità contributiva al 31 dicembre del 1995 e che non sono già titolari di pensione.
Si tratta, in altri termini, dei soggetti c.d. “contributivi puri”, ossia coloro che non posseggono contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996.

Questo limite di carattere temporale è molto importante poiché, come ricordato anche nella nota informativa integrata nel modulo AP135, l’eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva antecedente al 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.
Peraltro, si evidenzia come nel corpo del medesimo modulo AP135 sia presente un campo in cui il richiedente da un lato dichiara di non avere contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto precedente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria e, dall’altro, dichiara di essere consapevole delle predette conseguenze, ossia l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato con restituzione dell’onere al richiedente, laddove si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa ante 1996.

Sul punto, si ricorda che l’onere di riscatto viene calcolato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’art. 2 del DLgs. 184/97, ossia la norma che disciplina il calcolo dell’onere del riscatto dei corsi universitari di studio.
L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Inoltre, per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Per quanto attiene al versamento (effettuabile ai regimi previdenziali di appartenenza), l’art. 20 del DL 4/2019 concede la possibilità di scegliere fra un versamento in un’unica soluzione e uno rateale di massimo 60 rate senza applicazione di interessi, con la precisazione che ciascuna rata non potrà essere di importo inferiore ai 30 euro.

Tornando agli aspetti prettamente operativi, la facoltà di riscatto in argomento viene esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, mediante utilizzo del citato modulo AP135.
Nel dettaglio, la domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente, va inoltrata alla sede INPS competente per territorio, in primis mediante presentazione diretta allo sportello, con firma apposta in presenza del dipendente addetto o con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

È inoltre possibile presentare la domanda tramite fax, oppure con invio per raccomandata A/R o, in alternativa ancora, tramite PEC, in tutti i casi allegando copia di un documento di identità in corso di validità.