A fronte dell’unica fattura ricevuta, si ritiene che l’associazione possa solo suddividere l’importo in base a parametri il più possibile oggettivi
L’acquisto di beni o servizi da parte di enti non commerciali prevede modalità di fatturazione differenti, da parte del fornitore, in relazione al fatto che tali soggetti effettuino esclusivamente attività di natura istituzionale o esercitino anche attività di natura commerciale.
Occorre, infatti, differenziare l’ente in possesso soltanto del codice fiscale rispetto a quello in possesso anche della partita IVA. Nel primo caso, l’ente è considerato alla pari di un consumatore finale, e quindi il fornitore emetterà la fattura con il codice destinatario “0000000”, inserendo nel campo delle informazioni di carattere anagrafico il codice fiscale dell’associazione (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, § 3.4).
Nel suddetto provvedimento è chiarito che il fornitore deve consegnare direttamente all’associazione una copia analogica o informatica della fattura, comunicando che la stessa fattura, in formato elettronico, sarà resa disponibile in apposita area riservata del sito web dell’Agenzia da parte del SdI (Sistema di Interscambio), anche se – a oggi – tale area non risulta ancora attiva per i non titolari di partita IVA. L’associazione acquirente può anche non accettare la copia cartacea, ma comunque, ai fini della tenuta della corretta contabilizzazione, è sempre necessario che sia presente il supporto documentale per il rendiconto di fine esercizio.
Nel caso di ente non commerciale dotato anche di partita IVA, essendo un operatore IVA a tutti gli effetti (a parte gli eventuali benefici che ne possano derivare da regimi fiscali opzionali, ad es. la L. 398/91), dal 1° gennaio 2019, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), questi può registrare il proprio indirizzo telematico (in genere, la posta elettronica certificata) abbinandolo al proprio numero di partita IVA. In questo caso, il fornitore del bene o del servizio emetterà la fattura elettronica utilizzando tali ultime credenziali che l’associazione avrà necessariamente fornito in precedenza.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui un ente non commerciale acquisti beni o servizi destinati a essere utilizzati promiscuamente sia nell’attività istituzionale che nell’attività commerciale. La ripartizione di tali costi assume infatti sicura rilevanza nella giusta tenuta della contabilità dell’ente, soprattutto ai fini IVA, considerato il disposto dell’art. 19-ter del DPR 633/72 e quindi l’indetraibilità oggettiva di questa imposta per la parte istituzionale.
Uno degli esempio più immediati è quello dell’acquisto del servizio di fornitura di energia elettrica o gas per l’intera struttura (o anche di altre utenze). In questo caso, a fronte dell’unica fattura elettronica ricevuta, si ritiene che l’associazione abbia soltanto la possibilità di suddividere l’importo in base a parametri il più possibile oggettivi, come ad esempio i metri quadri o i metri cubi, o ponderati su rapporti percentuali tra ricavi e costi riguardanti le componenti commerciali/istituzionali, derivati dall’esame del rendiconto.
Diversa può essere l’ipotesi di acquisto del servizio di pulizia da parte di un’associazione sportiva dilettantistica che, oltre all’impianto sportivo e locali strettamente connessi (ad esempio la segreteria e gli spogliatoi), abbia anche altri locali dove svolge attività commerciale (ad esempio un negozio di materiale sportivo o una buvette interna). In tal caso, poiché la pulizia riguarda l’intera struttura, sorge la necessità di suddividere il servizio per una corretta contabilizzazione del costo. A tale scopo, una formula di carattere pratico, previa misurazione e distinzione degli spazi dedicati all’attività sociale rispetto a quella commerciale, potrebbe essere quella di chiedere alla ditta di pulizie l’emissione di due fatture elettroniche: una per la parte istituzionale e un’altra per le superfici dove si svolge l’attività commerciale.
Naturalmente, il metodo citato vale nella misura in cui sia possibile ripartire l’acquisto del servizio, suddividendolo – come sopra detto – in base a parametri oggettivi. Questa possibilità può, inoltre, dipendere dalla disponibilità del fornitore a operare in tal senso. In caso contrario, varrà quanto rilevato poc’anzi con riferimento ai fornitori di utenze, e quindi con ricezione anche in questo caso di una sola fattura.
Da ultimo, si segnala un disallineamento tra il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, che permette la visualizzazione in pdf della fattura elettronica, e quello della PEC, che, se non supportato da adeguato ausilio informatico, visualizza la fattura in formato XML, e ciò parrebbe generare un po’ di confusione tra gli enti in quanto ritengono di non averla ricevuta.