Nozione di holding al vaglio della disciplina delle società di comodo

La sussistenza delle relative cause di disapplicazione va valutata alla luce della nuova definizione introdotta dal DLgs. 142/2018

Di Luisa CORSO

Nell’ambito della disciplina delle società di comodo, sono previste cause di disapplicazione la cui sussistenza deve essere valutata alla luce della nuova nozione di “società di partecipazione non finanziaria” di cui all’art. 162-bis comma 1 lett. c) del TUIR, introdotta dal DLgs. 142/2018.

L’art. 1 lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008 n. 23681 ricollega la disapplicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94 alla circostanza che la società detenga partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94 o escluse dalla predetta disciplina, anche a seguito dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione (o, si ritiene, mediante auto-disapplicazione e indicazione sostitutiva nel quadro RS della dichiarazione dei redditi).
In merito alla natura delle società interessate dalla causa di disapplicazione in esame, occorre notare come l’art. 1 lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate n. 23681/2008 menzioni le “società che detengono partecipazioni”.

In altre parole, sembrerebbero interessate non solo le c.d. holding “pure” o “miste”, ma anche le società che, pur svolgendo attività commerciale in via prevalente, detengano partecipazioni in via minoritaria.
La portata della causa di disapplicazione risulta, dunque, più ampia rispetto alla nuova nozione introdotta dall’art. 162-bis comma 1 lett. c) del TUIR il quale, nell’individuare le società di partecipazione non finanziaria che esulano dal novero degli intermediari finanziari, fa riferimento ai soggetti che “esercitano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.

Il tenore letterale dell’art. 1 lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate n. 23681/2008 sembra, infatti, autorizzare un’interpretazione estensiva della causa di disapplicazione, ricomprendendo anche le società commerciali che detengono partecipazioni il cui valore in bilancio risulti residuale rispetto al resto dell’attivo patrimoniale.

Resta fermo che, sotto il profilo operativo, tale soluzione risulta percorribile ove si tratti di partecipazioni di controllo, essendo possibile in tali casi reperire i dati della società partecipata e verificare l’eventuale status di società di comodo, mentre potrebbe risultare di più difficile applicazione ove si tratti di partecipazioni di minoranza, posto che i relativi dati non risulterebbero facilmente a disposizione della partecipante.

Con riferimento alle società in perdita sistematica, l’art. 1 comma 1 lett. d) del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 n. 87956 dispone la disapplicazione per le società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2 commi 36-decies ss. del DL 138/2011 o società escluse anche a fronte dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione (o, si ritiene, mediante auto-disapplicazione e indicazione sostitutiva nel quadro RS della dichiarazione dei redditi).

In sostanza, se le partecipate non sono considerate in perdita sistematica (in quanto non vi hanno i requisiti, o sono escluse), anche la partecipante non lo è (pur se in perdita nel quinquennio), a condizione che il suo valore sia ascrivibile a tali partecipazioni.
Per espressa previsione normativa, la disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni. Diversamente da quanto evidenziato con riferimento alla disciplina delle società non operative ex art. 30 della L. 724/94, non sarebbero quindi interessate dalla causa di disapplicazione le holding miste che svolgono, seppur in via residuale, attività commerciale.

Tra le richiamate “attività strettamente funzionali” dovrebbero rientrare i servizi di sostegno finanziario, amministrativo o gestionale effettuati nei confronti della partecipata mentre non è chiaro se possano essere ricompresi gli altri servizi, anche di natura non tecnica, commerciale, immobiliare, ecc.
L’ambito di applicazione della causa in esame risulterebbe, nel caso della disciplina delle società in perdita sistematica, di fatto in linea con la nuova definizione di società di partecipazione non finanziaria fornita dal nuovo art. 162-bis comma 1 lett. c) del TUIR.

In via astratta, la causa di disapplicazione dovrebbe anche riguardare le società di partecipazione finanziaria (art. 162-bis comma 1 lett. b) del TUIR), il cui oggetto principale o esclusivo è l’assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari: la questione dovrebbe, però, rivestire uno scarso rilievo pratico, posto che in queste situazioni le società partecipate, che hanno appunto natura di intermediari finanziari, sono generalmente escluse dalla disciplina delle società di comodo (tipicamente, in quanto soggetti tenuti per legge a costituirsi nella forma di società di capitali).

2019-02-27T09:12:38+00:00Febbraio 27th, 2019|News|
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