Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro

Per le esportazioni ancora richiesta l’emissione del documento in quadruplice copia

Di Emanuele GRECO

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con controparti stabilite nella Repubblica di San Marino sono soggette al c.d. “esterometro” o “comunicazione delle operazioni transfrontaliere” ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
La predetta comunicazione, infatti, è dovuta per tutti gli scambi di beni e/o servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, del quale non fa parte San Marino, il cui territorio neppure costituisce parte del territorio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 7 del DPR 633/72.

Le cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, effettuate nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono equiparate alle cessioni all’esportazione, in regime di non imponibilità IVA per effetto dell’art. 71 del DPR 633/72.
In vigenza degli artt. 1 e 3 del DM 24 dicembre 1993, il fornitore italiano è tenuto a emettere fattura in quattro copie, una delle quali è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall’ufficio tributario di San Marino.

Peraltro, il successivo art. 4 del decreto tuttora vincola il regime di non imponibilità IVA alla condizione che il cedente italiano sia in possesso della fattura restituita dal cessionario sammarinese (attestante l’avvenuta introduzione dei beni in tale Stato) e che abbia preso nota della restituzione del documento nel registro IVA delle vendite.
Per quanto l’effettività dell’“esportazione” sia attestata dalle Autorità fiscali, non si è in presenza di una bolletta doganale che consenta di fruire dell’esclusione dalla comunicazione in esame ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Resta ferma la possibilità di avvalersi su base facoltativa della fattura elettronica, ma tale procedura non evita l’emissione delle altre tre copie richieste dal DM 24 dicembre 1993.

In definitiva, i dati relativi a operazioni di questo tipo dovrebbero richiedere l’inclusione nei campi del c.d. “esterometro”, con codice “N3” (non imponibili), al pari delle altre cessioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia che non siano documentate con e-fattura o bolletta doganale.

Gli acquisti da operatori economici di San Marino sono anch’essi da rilevare nel c.d. “esterometro”, a prescindere dal fatto che essi siano documentati da fattura recante l’esposizione dell’IVA oppure da autofattura emessa dal cessionario italiano ai sensi dell’art. 16 del DM 24 dicembre 1993. Nel primo caso (fattura con IVA) il cessionario non dovrà compilare il campo “Natura” dell’operazione, mentre nel secondo caso (autofattura) utilizzerà la codifica “N6” relativa alle operazioni in reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Queste ultime operazioni, sino all’anno di imposta 2016, trovavano specifica esposizione nel quadro SE del modello polivalente utilizzato per il precedente spesometro.

Le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti sammarinesi seguono le ordinarie regole previste in ambito IVA. Dunque, per le prestazioni “generiche” (art. 7-ter del DPR 633/72): se il committente è un soggetto passivo, l’operazione è fuori campo IVA; se il committente è un “privato”, l’operazione ha rilevanza ai fini IVA in Italia.
A prescindere dalla natura del servizio reso e dello status di soggetto passivo o di “privato” del committente sammarinese, è comunque dovuta l’emissione della fattura (art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72) e la presentazione del c.d. “esterometro”, trattandosi di prestazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.
Resta ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa, trasmessa mediante Sistema di Interscambio, al fine di documentare le predette prestazioni ed escludere l’obbligo di comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse nel c.d. “esterometro”.

Le prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo sammarinese hanno rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72). Il committente nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura e a presentare la comunicazione transfrontaliera (anche in questa circostanza, gli acquisti saranno classificati con il codice “N6” per il reverse charge).

Per semplificare le operazioni tra i due Stati (e in particolar modo per gli scambi di beni), la Repubblica di San Marino ha previsto nella propria legge di bilancio 2019 l’implementazione della fattura elettronica, tramite Sistema di Interscambio, per i documenti emessi e ricevuti nei confronti dell’Italia. A tal fine, è stato istituito un tavolo di lavoro tra gli Uffici dell’Amministrazione locale, da un lato, e il Ministero dell’Economia e delle finanze italiano e l’Agenzia delle Entrate, dall’altro.
Affinché la procedura sia completata, mancano le disposizioni attuative che la Repubblica sammarinese dovrà emanare, nonché la revisione del DM 24 dicembre 1993 che disciplina, per l’Italia, gli scambi con San Marino.

2019-02-22T08:27:52+00:00Febbraio 22nd, 2019|News|
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