Se il termine di presentazione della dichiarazione è decorso si può ricorrere all’integrativa
Durante il 2019 può accadere che il soggetto passivo si avveda di avere fatturato irregolarmente – od omesso di fatturare – operazioni imponibili IVA effettuate durante il 2018. A titolo esemplificativo, si pensi a un’operazione imponibile erroneamente fatturata per un corrispettivo inferiore a quello pattuito. È possibile regolarizzare la predetta situazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97); ciò avrà effetti sulla dichiarazione annuale IVA per il 2018 di imminente presentazione.
Nella situazione oggetto dell’esempio occorre, innanzitutto, emettere una nota di variazione in aumento (art. 26 comma 1 del DPR 633/72) a fronte della maggiore imposta derivante dalla differenza di corrispettivo. È dovuta la sanzione amministrativa per infedele fatturazione dal 90% al 180% della predetta imposta (art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97), ridotta a 1/9 del minimo ipotizzando che la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dalla violazione (art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Se l’errata fatturazione ha comportato il mancato versamento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, inoltre, la prassi amministrativa ha chiarito che è necessario sanare anche la violazione “indotta”, ossia l’omesso versamento (cfr. C.M. n. 192/98, § 2.3.1 e circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015; § 10.1; in senso contrario, C.T. Reg. Milano n. 3045/2/17). Di conseguenza, oltre all’imposta e agli interessi legali, in misura pari allo 0,3% per l’anno 2018 e allo 0,8% per l’anno 2019, maturati dal giorno in cui l’IVA avrebbe dovuto essere versata fino a quello di effettivo pagamento, si deve corrispondere la sanzione in misura pari al 30% dell’imposta non pagata (art. 13 del DLgs. 471/97), salvo le riduzioni previste dalla medesima disposizione nonché per il ravvedimento operoso.
Ove sia già stata inviata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010), appare necessario trasmettere una nuova comunicazione corretta e, se i termini di presentazione sono decorsi, versare la sanzione (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) ridotta a 55,56 euro (1/9 del minimo) ipotizzando che la regolarizzazione avvenga oltre i 15 giorni dalla scadenza, ma entro 90 giorni dalla stessa (art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Seppure la mancata inclusione nella dichiarazione annuale IVA non sembri precludere il perfezionamento del ravvedimento operoso per gli obblighi di fatturazione, l’indicazione della predetta variazione IVA in aumento nella dichiarazione è necessaria per evitare che la stessa risulti infedele con l’irrogazione della sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta o del minore credito (art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97). È opportuno comprendere, dunque, in quale dichiarazione annuale fare confluire la nota di debito emessa.
Analogamente ai periodi d’imposta precedenti, le istruzioni al quadro VE del modello IVA 2019 per il 2018 chiariscono che nei righi da VE20 a VE23 devono essere riportati l’importo delle operazioni imponibili e la relativa imposta per le quali si è verificata l’esigibilità nell’anno di riferimento “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
Se si considera applicabile anche al predetto esempio quanto chiarito dalla prassi amministrativa per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2011, § 2.13 e R.M. n. 113/2000), la nota di debito dell’esempio è da annotare nel 2019 nei registri IVA precisando, in quest’ultimi e sul documento, che l’operazione si riferisce a un diverso periodo d’imposta. L’ammontare della nota di variazione appare da riportare, tuttavia, nella dichiarazione IVA per l’anno in cui si è verificata l’errata fatturazione (2018) e non in quella per l’anno di registrazione del documento (2019).
Di conseguenza, se la citata regolarizzazione avviene:
– entro il termine di presentazione del modello IVA 2019 per il 2018, ossia il 30 aprile 2019, è possibile fare confluire tempestivamente la variazione IVA in aumento nella dichiarazione annuale;
– oltre il predetto termine, occorre presentare una dichiarazione integrativa (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98) nonché corrispondere la sanzione per dichiarazione inesatta ex art. 8 del DLgs. 471/97 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016) ridotta a 27,78 euro (1/9 di 250 euro), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018 (art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97), o la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta o del minore credito (art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97), ridotta a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro la scadenza della dichiarazione IVA per l’anno 2019 (art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97).