Fisco Affrancabili i valori risultanti da fusioni under common control

Il tema è stato affrontato con due risposte a interpello dall’Agenzia delle Entrate

Di REDAZIONE Eutekne

Nella misura in cui la fusione tra entità under common control che applicano principi contabili internazionali comporti, in base alla corretta applicazione di detti principi, il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configura un presupposto per l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’art. 15, commi 10 e ss., del DL n. 185 del 2008 mediante l’assolvimento dell’imposizione sostitutiva sui valori residui netti con le modalita? e le tempistiche ivi disciplinate.

Questo il succo delle identiche risposte nn. 59 e 60 pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate a fronte di due istanze di interpello “ordinario” ex art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 212/2000.
In generale, i regimi di affrancamento previsti sia dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR che dall’art. 15 del DL n. 185 del 2008, consentono di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alle differenze che originano, anche in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla societa? incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).

Negli specifici casi oggetto di interpello, i contribuenti istanti volevano avere conferma che quanto precede potesse trovare applicazione anche con riguardo al maggior valore di bilancio (rispetto a quello fiscale) attribuito alla “lista clienti” della società incorporata che era stato iscritto nel bilancio consolidato della controllante all’epoca dell’acquisizione della partecipazione di controllo e che, in virtù della successiva incorporazione della controllata, veniva ad essere iscritto anche nel bilancio di esercizio della controllante, in ossequio a quanto previsto dai documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2 per le fusioni tra società under common control escluse in quanti tali dall’ambito di applicazione del principio IFRS n. 3.

I richiamati documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2, prevedono infatti che, nel proprio bilancio di esercizio post fusione, l’incorporante “infragruppo” iscriva i valori delle attivita? e delle passivita? delle incorporate come risultanti dal bilancio consolidato della controllante in ossequio al metodo “predecessor basis”, secondo il quale le attivita? nette sono trasferite ai valori risultanti alla data del trasferimento dal bilancio consolidato della controllante comune delle societa? che realizzano l’aggregazione.

Poiché i maggiori valori dell’asset “lista clienti” delle incorporande, gia? iscritti nel bilancio consolidato, non sono stati oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 15, commi 10-bis e 10-ter del DL. 185/2008 al momento dell’acquisizione, l’Agenzia delle Entrate conferma che possono allora esserlo in sede di fusione, ai sensi del commi 10, 11 e 12 del medesimo art. 15 del DL 185/2008

2019-02-19T09:50:50+00:00Febbraio 19th, 2019|News|
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