Assosoftware ha fornito alcuni chiarimenti operativi applicabili, tra l’altro, a omaggi e autoconsumo

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Con un comunicato stampa pubblicato nella giornata di ieri, Assosoftware ha reso nota la costituzione di una “task force” con Agenzia delle Entrate e Sogei, al fine di analizzare le problematiche tecniche che possono sorgere a seguito dell’interscambio “massivo” fra le aziende e i provider accreditati al Sistema di Interscambio. Nel comunicato viene altresì annunciato che i diversi canali telematici utilizzati per l’invio e la ricezione delle e-fatture (SFTP, Web Sevice e Sdi-coop) saranno oggetto di un “costante controllo”, in considerazione dei grandi volumi di fatture che transiteranno a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio.

Assosoftware ha anche fornito una serie di soluzioni pratiche adottabili nel caso sia necessario emettere il documento elettronico in circostanze specifiche.
È il caso, ad esempio, delle cessioni gratuite a titolo di omaggio. Non essendo obbligatoria la rivalsa dell’imposta nelle fattispecie di cui all’art. 2 comma 2 numeri 4 e 5 del DPR 633/72, il soggetto passivo, anziché emettere una fattura nei confronti del soggetto beneficiato dell’omaggio, potrebbe optare per l’emissione di un’autofattura. Il documento, in formato XML, dovrà rispettare la numerazione progressiva delle fatture di vendita (campo “Numero” della sezione “Dati generali”) e dovrà contenere il valore normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta. AssoSoftware suggerisce di indicare, nel campo “Codice Destinatario” o in quello relativo alla “PEC Destinatario”, l’indirizzo telematico del cedente. Nel campo “Tipo Documento”, dovrà essere inserito il codice “TD01”.

Similmente, nell’ipotesi di autoconsumo, dovrà essere rispettata la numerazione progressiva e il destinatario del documento sarà il soggetto cedente. In questo caso, però, atteso che il bene fuoriesce dall’attività di impresa, non andrà riportata la partita IVA del cessionario (che coincide con il cedente), ma il suo codice fiscale.

Altre soluzioni prospettate da Assosoftware interessano l’emissione di autofattura a seguito di regolarizzazione ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97. Laddove non sia stata ricevuta la fattura del fornitore o il documento sia irregolare, in quanto presenti un importo inferiore a quello dovuto, il cessionario è tenuto a regolarizzare l’operazione.
Nel caso di mancato ricevimento (entro quattro mesi dall’operazione) sarà emessa un’autofattura indicando nel campo “Terzo Intermediario o Soggetto Emittente” che il documento è stato emesso dal cessionario. In questo caso, come previsto dal provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, nel campo “Tipo Documento” andrà inserito il codice “TD 20”.

Se invece è stata ricevuta una e-fattura contraddistinta da irregolarità, il cessionario potrebbe predisporre una fattura elettronica seguendo la modalità suggerita da AssoSoftware, ovvero compilando:
– le righe di storno con dati uguali alla fattura irregolare (con segno negativo)
– le righe del documento con i dati corretti.
Una procedura di regolarizzazione simile potrebbe essere adottata anche nell’ipotesi di splafonamento, fattispecie per cui la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 50/2002, risoluzione n. 16/2017) riconosce in capo al cessionario o committente la possibilità di sanare la violazione commessa (acquisti oltre il limite del plafond disponibile ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97) mediante emissione di apposita autofattura “in duplice esemplare” da presentare all’Ufficio competente.

Con l’emissione del documento elettronico una procedura di questo tipo è, pertanto, da ritenersi superata.

È, infine, di interesse la conferma di Assosoftware in merito all’emissione di fattura elettronica per procedere all’estrazione da un deposito IVA dei beni di provenienza nazionale, per i quali è applicabile dal 1° aprile 2017 lo speciale istituto disciplinato dall’art. 50-bis comma 4 del DL 331/93. La fattura elettronica di acquisto transita per il Sistema di Interscambio e il cessionario provvede all’annotazione sul solo registro degli acquisti.
Per l’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza intra-Ue ed extra-Ue, invece, già l’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum organizzato dal CNDCEC lo scorso 15 gennaio, ha dato conto dell’obbligo di emettere fattura elettronica (con indicazione del tipo di documento “TD01”), contenente “i dati identificativi dell’operatore residente o stabilito che ha effettuato l’estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente”.