L’INPS ha approntato le procedure, operative da ieri, per inoltrare le istanze di accesso alle pensioni anticipate ex DL 4/2019

Di Luca MAMONE

A poche ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 4/2019, con il quale sono state introdotte misure per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico (tra le quali “quota 100”), l’INPS ha comunicato tramite il messaggio n. 395/2019 di ieri le modalità di presentazione delle relative istanze. L’istituto, alle 19 di ieri, aveva già ricevuto 800 domande, delle quali 470 dai cittadini e 330 tramite i Patronati.

Nel dettaglio, le misure in argomento riguardano: la disciplina di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, ossia la c.d. “quota 100” (art. 14); la determinazione del requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026 (art. 15); l’anticipo pensionistico c.d. “opzione donna” per le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome (art. 16).

Sotto il profilo operativo, le domande di pensione possono essere presentate con le seguenti modalità telematiche.
Innanzitutto, il lavoratore che ha maturato i requisiti richiesti può – previo possesso del PIN rilasciato dall’INPS, la SPID o la Carta nazionale dei servizi – compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione tramite la funzionalità disponibile fra i servizi on line del sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova domanda”, il richiedente può definire la richiesta utilizzando 3 differenti sequenze, abbinate a ciascuna delle misure di anticipo pensionistico previste nel DL 4/2019.
In particolare, per la pensione c.d. “quota 100” occorre seguire il percorso “Pensione di anzianità/vecchiaia”, “Pensione di anzianità/anticipata” e “Requisito quota 100”, mentre per la pensione anticipata va seguito il percorso “Pensione di anzianità/vecchiaia”, “Pensione di anzianità/anticipata” e “Ordinaria”.

Invece, per la pensione anticipata c.d. “opzione donna”, il percorso da seguire è “Pensione di anzianità/vecchiaia”, “Pensione di anzianità/anticipata”, “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Infine, raccomanda l’INPS, devono essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
Sul punto, si precisa che la citata modalità di presentazione delle domande può essere utilizzata anche al fine di chiedere, per la pensione “quota 100”, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, chiamando il Contact center.

In questa sede giova ricordare che la decorrenza della pensione con “quota 100” non è immediata, bensì differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico.
In pratica, l’art. 14 del DL 4/2019 prevede specifici periodi di attesa – le c.d. “finestre” – che differiscono per i lavoratori del settore privato e per quelli del pubblico impiego.

Con particolare riferimento ai primi, per coloro che hanno maturato i requisiti previsti per la pensione “quota 100” entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta dal 1° aprile 2019, mentre se maturati in data successiva (ovvero dal 1° gennaio 2019), il diritto decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che maturano entro il 29 gennaio 2019 (ossia la data di entrata in vigore del DL 4/2019) i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico “quota 100” dal 1° agosto 2019, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.
Se la maturazione dei requisiti avviene invece successivamente al 29 gennaio 2019, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (e comunque non prima del 1° agosto 2019), sempre previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.

Infine, sempre in ambito di pubblico impiego, il provvedimento in esame prevede per i dipendenti del comparto Scuola l’applicazione della c.d. “finestra unica annuale”, come prevista all’art. 59 comma 9 della L. 449/97. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.